E' possibile che il
mandatario munito di poteri rappresentativi ne faccia uso stipulando un contratto simulato in danno del mandante.In tal caso costui assume la qualità di terzo rispetto all'atto simulato
nota1 , non essendo vincolato ai limiti afferenti alla prova scritta di cui all'art.
1417 cod.civ. . Conseguentemente il mandante potrà avvalersi sia di prove testimoniali, sia di presunzioni (Cass.Civ., Sez. III,
2344/77 ).
Note
nota1
Così, Ricciuto, La simulazione, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, t.2, Torino, 1999, p.1422. Cfr. anche Cass.civ. Sez. II,
5143/87 .
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