Inammissibilità della prova testimoniale ai fini dell’accertamento della lesione della legittima posta in essere dal de cuius. (Cass. Civ., Sez. II, n. 14473 del 30 giugno 2011).

L’erede non può provare per testi la violazione della legittima attuata dal de cuius con la simulazione di una vendita immobiliare che è in realtà una donazione. Infatti, il legittimario che propone azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. In particolare, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia non fa che porre in evidenza gli elementi che risultano preliminari rispetto al promuovimento dell'azione di riduzione. Onde dar conto della lesione della quota di riserva è infatti necessario procedere alla c.d. "riunione fittizia" (art.556 cod.civ.) nonchè all'imputazione (art.564 cod.civ.). Soltanto dopo aver fatto i conti di quanto vale l'asse ereditario ed aver dedotto le donazioni effettuate (che si presumono fatte quale anticipo dell'eredità) è infatti possibile verificare quale sia la porzione legittima e se vi sia stata lesione della stessa.

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