Legittimario pretermesso. Azione di simulazione e azione di riduzione. Qualità di terzo ai fini della prova. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 30079 del 19 novembre 2019)

Il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella "ab intestato", in qualità di terzo e non in veste di erede, acquisendo quest'ultima qualità solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione, sicché, come tale, non è tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario; né vi è tenuto quando agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in queste ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto.
In tema di possesso "ad usucapionen" l'introduzione di un giudizio di riduzione per lesione di legittima ha efficacia di atto interruttivo dell'usucapione solo se contiene una chiara manifestazione della volontà di riacquistare all'asse ereditario il bene sul quale il possesso viene esercitato, atteso che dal combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c. risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso e tale tipicità non ammette equipollenti. Né, a tal fine, la messa in mora o la diffida possono costituire atti interruttivi dell'usucapione, benché considerati tali dalle norme richiamate, in quanto tale efficacia è riconosciuta solo ad atti giudiziali diretti ad ottenere "ope iudicis" la perdita del possesso da parte del possessore usucapente.

Commento

(di Daniele Minussi)
La totale pretermissione del legittimario che intenda agire in riduzione (ed anche eventualmente, con l'azione di simulazione preventivamente da esercitare in riferimento ad atti apparentemente a titolo oneroso che dissimulino liberalità) rende per costui superflua la preventiva accettazione beneficiata (che non potrebbe fare, non rivestendo la qualità di chiamato). La pronunzia che si commenta affronta poi il differente problema dell'efficacia della proposizione del giudizio finalizzato alla riduzione in riferimento all'interruzione del termine ad usucapionem. Non è sufficiente l'aver introdotto la domanda giudiziale, ma occorre anche la manifestazione dell'intento di recuperare il possesso dei beni.

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