Intangibilità della porzione legittima

Il principio generale dell’intangibilità della quota di legittima è sancito dal co. 3° dell'art. 457, ai sensi del quale “Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”. L’ordinamento pone, ancor prima dell’azione di riduzione, due strumenti di protezione a salvaguardia dei diritti dei riservatari. Viene anzitutto in considerazione il modo di disporre dell’art. 549, ai sensi del quale “Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari”, il quale prevede una tutela più avanzata ed immediata rispetto all'azione di riduzione: il legittimario infatti può giovarsene subito, senza dover proporre azione alcuna, dal momento che il peso imposto sui beni a lui riservati è da considerarsi del tutto inefficace. Imporre un peso a carico della porzione riservata equivale a porre in essere una lesione qualificata dall’intento del disponente di diminuire l'ammontare della stessa. La norma pone un limite quantitativo complementare a quello, quantitativo, a cui presidio si pone l’azione di riduzione (Cass. Civ., 1403/1970). Il tenore testuale della disposizione è comprensivo non solo dell'apposizione di un modo o di una clausola condizionale, ma di ogni clausola che abbia l’effetto di comprimere o diminuire il diritto che la legge intende sia riservato al legittimario. Ogni immutazione del diritto più ampio, la proprietà, che abbia ad oggetto i cespiti che vengono a concretare la riserva, è investito dalla peculiare efficacia dell’art. 549. La formulazione di esso è talmente ampia da far ritenere, in relazione alla disposizione che concreti la legittima, che sia vietato al testatore fissare un termine iniziale o finale, apporre una condizione sospensiva ovvero risolutiva, attribuire il diritto di uso, abitazione, usufrutto ad altro soggetto, imporre un’obbligazione modale di qualsivoglia natura (si pensi a quello di assistere una determinata persona: si veda Appello Trieste, 23 novembre 1957). Addirittura la norma è stata ritenuta applicabile all’ipotesi in cui il donante abbia prestato in favore del donatario di un immobile fidejussione a garanzia di un mutuo ipotecariamente garantito su quest’ultimo (Tribunale Mantova, 24 febbraio 2011). Il ragionamento è che la garanzia sia lo strumento per frodare la legge, che intende per l’appunto assicurare che la riserva sia libera da pesi o vincoli. Non può invece essere considerato come “peso” gravante la legittima la nomina di un esecutore testamentario, né la disposizione con il quale il de cuius avesse provveduto ad operare una sostituzione ordinaria nell’eventualità che il riservatario non volesse o non potesse accettare l'eredità. Cosa riferire a proposito dei legati? Non si può dubitare che, nel caso avessero natura obbligatoria e fossero imposti sul singolo riservatario a peso della di lui legittima, si rientrerebbe appieno nel paradigma normativo. Rinverrebbe applicazione pertanto l’art. 549. Quando invece essi si sostanziassero in disposizioni attributive, con effetti reali, sarebbe preferibile ipotizzarne la riducibilità a norma dell'art. 554. Quali effetti comporta la violazione del divieto di cui all'art. 549? Non verrebbe in esame la riducibilità, come per le disposizioni lesive, ma l’inefficacia conseguente alla nullità del peso o della condizione. La invalidità radicale prevista dalla norma sarebbe qualificata da una disciplina specifica. Infatti sarebbe rimesso al legittimario se far valere la nullità o meno, non potendo dunque l’invalidità ex art. 549 essere rilevata dal giudice d'ufficio. Per questo motivo v’è chi ha osservato come non si tratterebbe di vera nullità, ma di una sorta di inefficacia relativa operante indubbiamente ipso jure, ma rilevabile dal solo interessato, rivestente la qualità di riservatario. Naturalmente va osservato che, quando un peso o una condizione siano apposti ad una istituzione d’erede in favore di un legittimario eccedente la porzione a lui riservata dalla legge, sono validi per tale eccedenza. L’ultima parte dell'art. 549 fa salva l'applicazione delle norme dettate in materia di divisione ereditaria. Secondo l’opinione prevalente il rinvio sarebbe limitato al co. 2° dell’art. 713 nonché agli artt. 733 e 734 che conferiscono al testatore la facoltà di dettare regole per la divisione. Sarebbero invece escluse le norme che prevedono limiti al diritto del coerede al conseguimento della quota spettantegli aventi natura legale o giudiziale. Il disponente può dunque differire la divisione dell'eredità, prevedendo un termine (co. 2° art. 713), dettare criteri vincolanti per la formazione delle porzioni (art. 733), provvedere a dividere i beni tra i coeredi, quand’anche riservatari (art. 734). Giova rammentare come vengano a concretare ulteriori eccezioni al divieto di imporre pesi o condizioni sulla quota del legittimari quelle di cui al 2° co dell’art. 692, all’art. 540 nonché di cui all’art. 768 bis. Quanto alla sostituzione fedecommissaria prevista dalla prima tra le norme citate, essa può ben riguardare i cespiti ricompresi nella porzione di riserva. Abbiamo invece già esaminato i prelegati ex lege di cui all’art. 540: essi gravano, occorrendo, anche sulla porzione riservata. Il patto di famiglia si sostanzia nell’attribuzione di un vero e proprio asse ereditario pattizio che segue una propria logica del tutto peculiare. Infine limitazioni al principio di intangibilità qui in esame possono considerarsi la c.d. cautela sociniana e il legato in sostituzione di legittima.

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