Fallimento e prova della simulazione



Di particolare importanza è l'esame della posizione del curatore fallimentare in relazione alla prova della simulazione. La figura giuridica del curatore da un lato è riconducibile alla funzione di rappresentanza del fallito, dall'altro di tutela del ceto creditorio. In questo senso egli vanta la legittimazione che la legge attribuisce ai creditori del simulato alienante ex 1416 , II comma , cod.civ..

Per quanto attiene agli atti di alienazione di beni compiuti dal fallito, si reputa che il curatore possa agire nei confronti dell'acquirente come terzo nota1 . Egli pertanto ha la possibilità di fornire la prova della simulazione (es.: della quietanza, allegando il mancato pagamento del prezzo oppure della pattuizione di un prezzo di maggiore entità) senza limite alcuno (Cass. Civ. Sez. I, 9835/94 ; Cass. Civ. Sez. I, 3824/91 ). Se invece l'eccezione di simulazione è proposta dall'acquirente in relazione al maggior prezzo sborsato per l'acquisto, a fronte dell'azione svolta dal curatore che insti perchè l'atto sia dichiarato inefficace, il primo dovrà dar conto del predetto versamento in forza di documenti aventi data certa antecedente alla dichiarazione di fallimento (Cass. Civ. Sez. I, 1759/08 ).

All'inverso, nel caso in cui sia il fallito ad aver acquistato un bene, il curatore può addurre al venditore la propria qualità di terzo ai fini dell'inopponibilità al fallimento della simulazione fatta valere dall'altra parte. Ciò sia in relazione alla pattuizione di un maggiore prezzo, sia addirittura con riferimento alla simulazione assoluta dell'atto. A tal scopo il curatore farà valere la propria veste di rappresentante dei creditori del titolare apparente ex art. 1416, I comma , cod.civ.(Cass. Civ. Sez. I, 1382/87 ). Occorrerà pertanto che il simulato alienante dia conto del fenomeno simulatorio per il tramite di una controdichiarazione avente data certa antecedente alla pronunzia dichiarativa di fallimento. Non potrebbe al riguardo essere utilizzato il testamento del fallito, atto unilaterale mortis causa (Cass. Civ. Sez.II, 18131/06 ).

Occorre rilevare che risulta in concreto possibile dedurre cumulativamente, sia pure subordinatamente al mancato accoglimento di una delle due prospettazioni, l'azione di simulazione e l'azione revocatoria ex 67 l.f. . La seconda per il caso in cui l'atto fosse stato voluto dalle parti come vero e realmente produttivo di effetti, la prima, inversamente, per l'eventualità in cui le parti avessero inteso dar vita ad una situazione soltanto apparente.Che cosa dire dell'ipotesi in cui si volesse dar conto della pattuizione di un prezzo superiore a quello indicato nell'atto, invocando cioè la simulazione relativa?

E' evidente infatti che l'acquirente convenuto in revocatoria dal curatore ha l'interesse a dar conto della simulazione relativa alla misura del prezzo, proprio allo scopo di negare la sussistenza dei requisiti che, ai sensi dell'art. 67 l.f., condurrebbero alla revoca dell'atto nota2 . Può anche darsi che l'acquirente intenda soltanto essere ammesso al passivo del fallimento per un credito di importo superiore. La giurisprudenza a tal proposito ritiene indispensabile che l'acquirente fornisca una prova documentale di data certa anteriore al fallimento, non potendo giovarsi della prova testimoniale, vietata ex art. 2722 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. I, 2097/92 ; Cass. Civ. Sez. I, 1798/85 ).

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Note

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Così, Ricciuto, La simulazione, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, t.2, Torino, 1999, p.1422; Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 706. Contra Messineo, Il contratto in genere, in Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1972, p. 451: quest'ultimo sosteneva che il curatore fallimentare non sarebbe stato terzo, bensì parte, in quanto, ex art. 43, I comma , l.f. egli sarebbe subentrato nella situazione del fallito. In tale prospettiva il curatore, investito di una legittimazione sostitutiva e non autonoma, avrebbe potuto avvalersi solo dei mezzi di prova consentiti alle parti (art. 1417 cod.civ. ).
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nota2

In tale situazione la simulazione è opposta, non per fare valere il rapporto dissimulato in pregiudizio del fallimento, bensì per accertare che l'atto non è lesivo della massa creditoria, in quanto il prezzo convenuto e il valore del bene sono proporzionati (Bianca, op.cit., p. 708). Cfr. anche Cass. Civ. Sez. I, 1216/77 .
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Bibliografia

  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972
  • RICCIUTO, La simulazione, Torino, I contratti in gen., a cura di Gabrielli, II, 1999

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