Cass. Civ., Sez. II, n. 4400 del 23 febbraio 2011. Preventiva accettazione beneficiata dell'eredità quale condizione di ammissibilità dell'azione di simulazione.

L'azione di simulazione relativa proposta dall'erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del "de cuius" stipulato con un terzo, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato (nella specie una donazione in favore di un altro erede), deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione prevista dall'art. 564 c. c., con la conseguenza che l'ammissibilità dell'azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. Tale condizione non ricorre, infatti, soltanto quando l'erede agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in tale ipotesi, l'accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Se si tiene conto che, ai sensi dell'art. 564 cod.civ. la preventiva accettazione beneficiata si pone quale vera e propria condizione di ammissibilità della domanda giudiziale intesa ad ottenere la riduzione delle disposizioni lesive della porzione legittima nei confronti dei coeredi, la pronunzia in esame pare in un certo senso estenderne il disposto, rendendolo nella sostanza applicabile anche all'ulteriore ipotesi qui in considerazione.

Aggiungi un commento