Onere di allegazione ai fini dell'azione di riduzione. Ancora in tema di prova della simulazione. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 36990 del 16 dicembre 2022)

Il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata.
L'onere di allegazione è soddisfatto una volta che, richiamata la quota di legittima prevista per legge, il legittimario assuma che, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto dall'erede, residui una lesione.
L'erede legittimario che agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal de cuius, siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione, infatti, detta lesione assurge a causa petendi accanto al fatto della simulazione, e il legittimario, benché successore del defunto, non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 cod.civ., non rilevando la circostanza che egli, quale erede, benefici non solo dell'effetto di reintegrazione della quota stessa, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l'accoglimento della domanda.
In tale ultima ipotesi, infatti, ove il relictum non sia sufficiente per soddisfare il suo diritto alla quota di riserva, l'erede agisce in simulazione per far valere tale diritto proprio contro l'apparenza creata in suo danno dal de cuius, diritto che non potrebbe trovare tutela senza la previa rimozione di tale apparenza.
Verrebbe altrimenti vanificato il diritto alla quota di riserva, dissimulando sotto atti di trasferimento a titolo oneroso delle donazioni nulle, in quanto il legittimario leso dalla simulazione verrebbe considerato, in quanto erede e continuatore della personalità del defunto, partecipe della simulazione stessa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Di cosa deve dare conto il legittimario leso ai fini della proposizione dell'azione di riduzione? Egli deve dar conto della entità della lesione, a tal fine indicando: a) l'entità dell'asse ereditario, b) il valore delle liberalità disposte in vita, c) la quantificazione di quanto ricevuto (o per testamento o per precedente liberalità), d) la porzione riservata e, conseguentemente, la lesione della stessa.
Per quanto invece attiene alla prova della natura simulata della vendita, effettivamente dissimulante una donazione, viene invece ribadita (cfr., ex multis, Cass. civile, sez. II 2019/33430), ai fini della prova, la qualità di terzo del legittimario leso.

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