La clausola di proroga della giurisdizione inserita nell'atto costitutivo di un trust vincola, oltre al costituente, i gestori e i beneficiari del trust, pur non firmatari della clausola, ove vengano in rilievo diritti e obblighi inerenti al trust. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 14041 del 20 giugno 2014)

Una clausola di proroga della giurisdizione inserita nell'atto costitutivo di un trust , certamente consentita, anche alla luce di quanto dispone il quinto comma dell'art. 23 del regolamento Europeo n. 44 del 2001 (e della corrispondente disposizione della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, in vigore tra l'Unione Europea e la Confederazione Elvetica), vincola, oltre al costituente, anche i gestori ed i beneficiari del trust , quantunque non personalmente firmatari della clausola, ogni qual volta vengano in discussione diritti ed obblighi inerenti al trust ed al suo funzionamento, ma deve evidentemente escludersi che essa possa vincolare anche soggetti che rispetto al trust si pongano in posizione di terzietà ed ai quali la paternità della clausola non sia in alcun modo riconducibile.

Commento

(di Daniele Minussi)
Premesso che l Convenzione di Lugano ha ormai come termine di riferimento soltanto Paesi extra UE (quali Islanda, Norvegia e Svizzera), secondo la S.C. la clausola di proroga della giurisdizione (intesa a sottoporre alle leggi di un ordinamento differente rispetto a quello italiano) il funzionamento del trust non costituisce obblighi e vincoli per i soggetti che si pongano come estranei e terzi rispetto alla dinamica di funzionamento del trust. Più in particolare deve considerarsi terzo colui che rivesta la qualità di legittimario del disponente e, come tale, certamente non vincolato al rispetto della legislazione indicata dalla clausola, abbia proposto azione di nullità con riferimento all'atto costitutivo di un trust nel quale erano state fatte confluire diverse partecipazioni societarie.

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