Cass. civile, sez. II del 2003 numero 6332 (18/04/2003)


In capo all'erede che attraverso l' azione di simulazione miri a reintegrare la quota spettantegli quale legittimario, quota in parte o in tutto lesa dalla disposizione simulata, non può essere disconosciuta, ai fini della prova della simulazione, ai sensi dell' art. 1417 del Cc, la qualità di "terzo". In tale modo, infatti, l' erede difende un diritto proprio che gli spetta per legge e che lo pone, quindi, in una posizione antagonista rispetto al de cuius. Deriva, da quanto precede, pertanto, che essendo unico l' atto simulato che, una volta posto nel nulla, determinerà il rientro del bene nel patrimonio del de cuius, l' erede inevitabilmente si gioverà dell' accertata simulazione nella duplice veste di legittimario che recupera la sua quota e di erede legittimato chiamato per il residuo in assenza di disposizioni testamentarie, non essendo immaginabile che rispetto a un unico atto che si assume simulato, possa vigere contemporaneamente un doppio regime probatorio in relazione ai duplici effetti concreti che l' accertamento è in grado di proporre.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2003 numero 6332 (18/04/2003)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti