Cass. Civ., Sez. II, n.4021/2007. Collazione dei beni ereditari e azione di simulazione.

L'obbligo della collazione riguarda le donazioni sia dirette sia indirette ma non i beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso (anche se a favore del coerede), poiché, in tal caso, l'obbligo di collazione sorge solo dopo che sia stata dichiarata la simulazione dell'atto, in accoglimento di apposita azione proposta dal coerede che chiede la divisione, il quale, nel proporre l'azione di simulazione, non è terzo ma subentra nella posizione del de cuius, anche ai fini della prescrizione dell'azione medesima che già rientrava nel patrimonio del de cuius. Solo quando l'azione di simulazione viene esercitata in funzione della riduzione della donazione che si asserisce dissimulata il termine prescrizionale decorre dalla data di apertura della successione, mentre quando la declaratoria di simulazione sia richiesta non per far valere il diritto alla quota di riserva ma al solo scopo dell'acquisizione del bene oggetto di donazione alla massa ereditaria, in vista della determinazione delle quote dei condividenti e senza che avvenga addotta alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione della relativa azione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato.

Commento

Il perno della decisione è costituito dalla qualità di terzo ovvero di "parte" (sia pure a titolo di subingresso nella posizione del de cuius) dell'erede che faccia valere la simulazione dell'atto di disposizione a titolo oneroso dissimulante una liberalità donativa. Al riguardo la S.C. ha statuito nel senso che, facendo valere l'agente l'obbligazione collatizia sulla scorta dell'indiscussa propria qualità ereditaria (e non già la posizione di legittimario pretermesso) egli non possa essere considerato terzo, con evidenti riflessi a livello probatorio (art.1417 cod.civ.) e quanto alla disciplina della prescrizione.

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