Cass. Civ., Sez. II.,n. 6332/2003. I legittimari sono parti rispetto al fenomeno simulatorio

In capo all'erede che attraverso l' azione di simulazione miri a reintegrare la quota spettantegli quale legittimario, quota in parte o in tutto lesa dalla disposizione simulata, non può essere disconosciuta, ai fini della prova della simulazione, ai sensi dell' art. 1417 del Cc, la qualità di "terzo". In tale modo, infatti, l' erede difende un diritto proprio che gli spetta per legge e che lo pone, quindi, in una posizione antagonista rispetto al de cuius. Deriva, da quanto precede, pertanto, che essendo unico l' atto simulato che, una volta posto nel nulla, determinerà il rientro del bene nel patrimonio del de cuius, l' erede inevitabilmente si gioverà dell' accertata simulazione nella duplice veste di legittimario che recupera la sua quota e di erede legittimato chiamato per il residuo in assenza di disposizioni testamentarie, non essendo immaginabile che rispetto a un unico atto che si assume simulato, possa vigere contemporaneamente un doppio regime probatorio in relazione ai duplici effetti concreti che l' accertamento è in grado di proporre.

Commento

La pronunzia, conforme ad altre precedenti (cfr Cass. 6031/95), si segnala per la distinzione operata in riferimento alla parte dei beni eccedenti la quota di riserva attribuita al legittimario in esito al positivo esperimento dell'azione di simulazione. Una volta recuperato il bene all'asse ereditario, in difetto di ulteriori disposizioni di ultima volontà, avranno effetto le norme relative alla successione ab intestato. Qualora ciò comporti l'attribuzione al detto legittimario di beni di valore eccedente la quota di legittima, non è comunque possibile dintinguere, con riferimento al regime probatorio proprio dell'azione di simulazione, tra la posizione del legittimario pretermesso come "terzo" limitatamente al valore dei beni corrispondente alla porzione legittima e la posizione del medesimo quale "parte" (dell'atto simulato) per il supero di detto valore.

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