Prova della simulazione e tutela della porzione legittima. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11659 del 4 maggio 2023)

In tema di prova della simulazione, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 cod.civ., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo all'uopo necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata.

Commento

(di Daniele Minussi)
La portata della pronunzia in commento deve essere rettamente intesa. Va infatti precisato come la giurisprudenza abbia da tempo precisato da un lato che i legittimari assumono la qualità di terzi ex art.1417 cod.civ. instando per la realizzazione di un diritto proprio, per il cui conseguimento occorrerà agire in riduzione, dopo aver vittoriosamente sperimentato l'azione di simulazione (Cass. Civ. Sez.II, 6031/95 ; Cass. Civ. Sez. II, 20868/04; Cass.Civ. Sez.II, 9956/07; Cass. Civ., Sez. VI-II, 15546/2017; Cass. Civ. Sez. II, 33430 /2019; Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 36990 del 16 dicembre 2022). Il problema si pone invece quando non sia parallelamente introdotta l'azione di riduzione: in tal caso in fatti non si può dire che l'erede agisca come terzo rispetto al de cuius, subendo per l'effetto le note limitazioni di prova. Ebbene: anche in tale caso, stabilisce la pronunzia qui in esame, l'erede può essere considerato terzo ai fini del superamento di detti limiti, nell'ipotesi in cui l'effetto di tutela della sua posizione di legittimario proceda dal mero modo di operare della riunione fittizia (art.556 cod.civ.), vale a dire per via dell'accrescimento della massa che si verifica in considerazione della proclamazione della natura simulata della vendita, dissimulante una liberalità.

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