L'atto di opposizione alla donazione



Il IV comma dell'art. 563 cod. civ., siccome novellato dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 ed ulteriormente modificato dalla l. 28 dicembre 2005 n.263, prevedeva che il coniuge o i parenti in linea retta del donante potessero, entro venti anni dalla trascrizione della donazione (vale a dire entro il termine di cui al I comma della stessa norma nonchè di quello, di eguale durata, di cui I comma dell'art. 561 cod. civ.), notificare e trascrivere un atto stragiudiziale di opposizione. Il compimento di tale atto aveva l'effetto di determinare la sospensione dei menzionati termini ventennali. La norma faceva, altresì, salvo il disposto di cui al n. 8 dell'art. 2652 cod. civ..
Per effetto dell'entrata in vigore in data 18 dicembre 2025 della legge 2 dicembre 2025 n. 182 sono state introdotte, tramite l'art. 44, che ha modificato agli artt. 561 e 563 cod.civ. nonchè lo stesso art. 2652 cod.civ., notevoli innovazioni al regime dell'azione recuperatoria nei confronti dei terzi aventi causa dal donatario, eliminando, se si eccettua la portata della disciplina transitoria di cui all'art.44 II comma della legge, l'istituto dell'opposizione alla donazione.

L’atto di opposizione alla liberalità donativa di cui all’art. 563 cod.civ. introduceva un concetto assolutamente nuovo nel nostro ordinamento. Per il tramite di esso il coniuge o il parente in linea retta del donante (nella sua presumibile qualità di futuro legittimario) avrebbe potuto manifestare la propria contrarietà a subire la preclusione all’azione recuperatoria nei confronti dei terzi in esito al decorso di un ventennio a far tempo dalla donazione nonché ad eventualmente subire il pregiudizio insito nel venir meno oltre il ventennio (dal compimento dell'atto di liberalità) degli effetti di una formalità pregiudizievole insistente sul bene donato ed oggetto della futura ed eventuale azione di riduzione.
Giova immediatamente fornire un elemento che costituisce un’indispensabile premessa rispetto a qualsiasi tentativo di inquadramento di tale istituto.
La ragion d'essere dell'istituto dell’opposizione, come tale, infatti presupponeva che si tenesse conto della fondamentale novità della legge del 2005. La stessa aveva introdotto una limitazione cronologica rispetto alla possibilità di proporre azione di riduzione, o meglio di quella specifica azione di riduzione che consiste nell’azione recuperatoria contro i terzi. La restituzione dei beni ai terzi poteva infatti essere domandata, premessa l’escussione del donatario, soltanto entro 20 anni a far tempo dal perfezionamento della liberalità donativa.

La modificazione normativa sembrava dunque avere introdotto un termine prescrizionale di anni venti relativamente all’azione recuperatoria contro i terzi di cui all’art. 563 cod.civ.. Detto termine prescrizionale avrebbe potuto, per l’appunto, essere sospeso in relazione al compimento di un atto volontario, atto appellato come “opposizione”. Si trattava di una nuova tipologia di atto destinato a sortire un'efficacia del tutto peculiare, determinando, come detto, la sospensione di un intertempo la cui qualificazione, sotto il profilo degli istituti della prescrizione o della decadenza, era tutt'altro che agevole. Quale natura giuridica possedeva l' "atto di opposizione"? Sembrava adeguato riferirne in chiave di atto negoziale. Chi avesse manifestato l'intento di "opporsi" alla donazione in effetti altro non avrebbe fatto se non indicare la propria volontà in ordine a che non si producessero determinate specifiche conseguenze che normativamente sarebbero seguite in esito al decorso del tempo (l'estinzione dell'azione recuperatoria contro i terzi, la purgazione da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli del bene oggetto di donazione). E' pur vero che, una volta che la fattispecie dell'atto di opposizione si fosse perfezionata, era la legge a determinarne gli effetti, senza che vi fosse spazio per la produzione di un'efficacia atipica.

Meritano di essere analizzate separatamente le caratteristiche dell'atto di opposizione, quali si rinvenivano dalla lettura dell'art. 563 cod. civ. , tali la stragiudizialità, la personalità, la rinunziabilità. Gioverà anche analizzare da un lato il profilo soggettivo vincolato dei soggetti legittimati dalla legge a porre in essere l'atto, dall'altro i profili formali che si sostanziavano nella notificazione e nella trascrizione.

Prassi collegate

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  • L'atto di opposizione alla donazione, le modifiche operate dalla legge 263/2005 all'articolo 563 del codice civile

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