Simulazione relativa quanto al prezzo dichiarato nella vendita. Legittimario terzo ai fini della prova. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 29540 del 14 novembre 2019)

In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti - ovvero del legittimario, come nel caso di specie - che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione, poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti. Spetta in questo caso al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il caso era quello di una vendita immobiliare per il cui tramite un genitore aveva ceduto a due figli un terreno per un prezzo dichiarato come integralmente pagato. Possibile per un ulteriore fratello, venuto meno il padre, dedurre la natura simulata dell'atto, dando conto mediante presunzioni della mancata corresponsione del prezzo e, conseguentemente, della natura donativa della negoziazione? Al quesito la S.C. ha dato, con la pronunzia in commento, risposta affermativa, rilevando come la qualità di terzo del legittimario gli renda praticabile ciò che altrimenti i precisi limiti di prova nell'ambito della fattispecie simulatoria non renderebbero ammissibile tra le parti. Va in ogni caso rilevato che la compravendita era stata stipulata nel 1983 e il disponente era venuto meno nel 2011. Ci si può legittimamente domandare se la decisione sarebbe stata analoga anche per le compravendite stipulate in esito all'entrata in vigore della legge sul tracciamento degli strumenti finanziari del 2006. Come conciliare una prova per presunzioni avverso le precise risultanze della indicazione in atto degli strumenti di pagamento utilizzarti e della dichiarazione giurata, sia pure resa dalle parti dell'atto?

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