Riserva del diritto di abitazione della casa coniugale e di uso dei mobili che la corredano



Il II comma dell'art.540 cod.civ. assicura al coniuge del defunto, quand' anche concorra con altri chiamati, la riserva del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano se di proprietà del defunto o comuni. L'attribuzione è subordinata ad un duplice requisito. Anzitutto la titolarità dell'immobile e dei mobili deve far capo al de cuius ovvero essere comune con il coniuge superstite nota1; secondariamente la casa deve potersi considerare come quella di abituale coabitazione nota2. Quest'ultimo presupposto non sussiste nell'ipotesi di separazione legale o di fatto, quando non sia subentrata riconciliazione (Cass. Civ., Sez. II, 15277/2019). Una sola può essere considerata come "casa coniugale" quand'anche i coniugi utilizzassero usualmente una pluralità di alloggi (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 7128/2023).
Quid juris nell'ipotesi in cui la titolarità della casa coniugale non fosse unicamente in capo al defunto, ma spettasse anche ad un terzo? E' stato deciso che, in tal caso, non solo non sorga il diritto in parola in capo al coniuge superstite, ma che in favore di quest'ultimo neppure possa essere disposto un diritto economico compensativo (Cass. Civ. Sez. II, ord. 29162/2021)

La previsione normativa che contempla i diritti in questione è effettuata in modo espresso soltanto in sede di successione necessaria. Essa tuttavia è operativa anche in sede di vocazione ab intestato. Questa conclusione si ricava non soltanto dalla banale osservazione secondo la quale quest'ultima non può avere un contenuto attivo inferiore a quello che si ricava dalle disposizioni poste a presidio dei diritti dei legittimari nota3, ma anche dal modo di disporre dell'art.584 cod.civ., attributivo dei benefici in esame anche al coniuge putativo, che non può certo vantare più diritti di quanti ne abbia il coniuge legittimo nota4.

Quanto alla natura giuridica dell'attribuzione dei diritti in parola, nonostante gli interpreti siano soliti parlare di "legato" ex lege, è preferibile fare ricorso alla nozione di "prelegato" ex lege (Tribunale di Verona, 12 dicembre 1989) . La fattispecie contemplata funziona infatti come un prelievo anticipato che il coniuge ha diritto di ottenere prima della divisione con gli altri coeredi (art.661 cod.civ.) nota5.

La disposizione configura un incremento di natura quantitativa (aggiungendosi alla porzione legittima computata sull'intero asse) nonchè qualitativa (assicurando al coniuge la possibilità di continuare a godere la casa familiare e l'arredamento). Il peso di tale prelegato grava sulla porzione disponibile. Quando questa non sia sufficiente, per il rimanente andrà a gravare sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata agli altri legittimari. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 9651/13; Cass. Civ., Sez. II, 26741/2017; si veda anche Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 4008/2023).

Ciò premesso, occorre ambientare l'attribuzione del diritto di abitazione della casa coniugale e di uso dei mobili nell'ambito della successione che si apre in difetto di volontà testamentarie (le quali ovviamente dovrebbero, al fine di operare nel senso di una attribuzione differente, pur tuttavia essere conformi a legge: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 8237/07). Al riguardo è stato in un primo tempo deciso che il contenuto attivo dei detti diritti andrebbe non già ad aggiungersi, bensì ad integrare il contenuto della quota ex lege spettante al coniuge. Dunque esso non si aggiungerebbe alla detta quota come invece accade nell'ambito delle disposizioni a tutela dei legittimari, salva, in ogni caso, l'applicazione automatica delle stesse ex art. 553 cod.civ. (cfr. Cass. Civ. Sez.II, 4329/00). Si ponga mente al fatto che, in non pochi casi (precisamente quando, apertasi la successione ab intestato a favore del coniuge e di uno o piú figli, residui puramente la casa adibita a residenza coniugale, i mobili di arredamento ed un conto corrente con modesta giacenza) il contenuto dei diritti di cui all'art. 540 cod.civ. viene in fatto ad esaurire quasi completamente l'asse ereditario. Non è di secondaria importanza dunque stabilire se, quando la successione è regolata dalla legge, il detto prelegato si assommi alla quota per legge spettante al coniuge, ovvero ne costituisca una parte. In questo secondo senso, dunque sovvertendo la riferita opinione, si è pronunziata la S.C., a SSUU, rilevando come il diritto in questione debba essere stralciato dall'asse, allo scopo di successivamente procedersi alla divisione ereditaria tra i coeredi (Cass. Civ., Sez. Unite, 4847/13). Dunque il valore dei diritti in esame si aggiunge alla quota ab intestato spettante al coniuge, con un meccanismo incrementativo simile a quello che si riscontra nella successione necessaria, con la sola precisazione che esso viene a gravare l'intero asse, sul cui residuo si computano le quote di tutti i successibili ex lege (Cass. Civ., Sez. II, 20703/13). Va altresì precisato che il diritto di abitazione e di uso devono essere attribuiti in sede di divisione giudiziale indipendentemente dalla formulazione di una specifica domanda intesa ad ottenerne l'assegnazione, stante la peculiare natura giuridica e la dinamica legale che ne segna la spettanza (Cass. Civ., Sez. II, 18354/13).

Cosa dire dell'ipotesi in cui i diritti in considerazione pervengano all'esito di un differente percorso? E' stato significativamente fatto l'esempio di un padre che, non avendo figli, abbia nominato eredi in parti uguali la moglie ed il fratello, dividendo i propri beni tra i predetti, in particolare destinando la casa coniugale, unitamente all'uso dei mobili, alla coniuge. Può dirsi quest'ultima tacitata dei propri diritti? La risposta non può non tenere conto di quanto appena riferito. Così ai sensi del I comma dell'art.540 cod.civ. al coniuge, in qualità di legittimario, spetta la metà dell'asse oltre ai prelegati di cui al II comma della predetta norma. E' palese dunque la lesione della legittima, ciò che potrà legittimare l'esercizio dell'azione di riduzione nota6. L'evento delle nuove nozze del coniuge superstite, era stato interpretato come causa estintiva del diritto sopracitato nota7. L'orientamento ormai prevalente, è al contrario, quello di permettere la continuazione di tale diritto anche nel caso di nuovo matrimonio nota8.

Un legato ex lege avente un più modesto contenuto rispetto a quello appena esaminato è stato previsto in favore del convivente dal comma 42 dell'art. 1 della legge 76/2016, che disciplina unioni civili, patti di convivenza e convivenze di fatto. La disposizione prevede in favore del convivente, ancorchè di fatto, un diritto temporaneo, variabile e risolubile a certe condizioni, di abitare nella casa di comune residenza nell'ipotesi in cui sia venuto meno l'altro partner. La norma, peraltro non retroattiva (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 10377/2017) stabilisce che il convivente di fatto superstite abbia il "diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni." Naturalmente quanto detto non preclude che il testatore possa disporre di un legato testamentario in favore del convivente (cfr. in relazione alla disposizione in favore della persona che aveva contratto matrimonio solo religioso: Cass. Civ., Sez. III, 15882/2019).

Note

nota1

Discussa è la configurabilità di siffatto legato a favore del coniuge laddove il de cuius fosse comproprietario con terzi della casa familiare. Parte della dottrina ha sostenuto la tesi positiva, sia per evitare limitazioni dei diritti del coniuge, sia per impedire facili elusioni delle aspettative del coniuge stesso: in questo caso il diritto di abitazione ed uso sorge limitatamente alla quota del coniuge defunto (Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale: successione legittima, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XLIII, t. 1, Milano, 2000, p.149 e Vicari, I diritti di abitazione ed uso riservati al coniuge superstite, in Diritto della famiglia e delle persone, 1978, p.1329). Laddove poi l'immobile sia indivisibile, in giurisprudenza si è sostenuto che al coniuge superstite spetterebbe un equivalente monetario (Cass. Civ. Sez. II, 2474/87 ). In contrario però si afferma che la lettura della norma sembrerebbe presupporre o la esclusiva titolarità in capo al coniuge defunto o la sussistenza di una comproprietà tra i coniugi: solo in questo caso infatti è possibile garantire in concreto il pieno godimento della casa familiare al coniuge superstite, ciò che corrisponde alla ratio perseguita dalla norma (Ferri, Dei legittimari, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p.58; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.276; Cass. Civ. Sez. II, 6691/00 ; Cass. Civ. Sez. II, 8171/91). In giurisprudenza si è comunque affermato il primo orientamento, estensibile all'ipotesi in cui l'immobile sia posto in esecuzione: in tale caso la quota parte già di proprietà del de cuius verrebbe convertita nell'equivalente monetario, somma attribuita al coniuge superstite (Cass. Civ. Sez. II, 15000/2021). Diverso è il tema del pignoramento della quota indivisa di proprietà di uno dei coeredi aventi causa dal de cuius già titolare esclusivo del bene. La S.C. ha deciso nel senso della non incompatibilità tra il diritto di abitazione del coniuge e il diritto del creditore a porre in executivis la quota parte della nuda proprietà (Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 4092/2023).
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nota2

La casa familiare oggetto del presente legato deve essere identificata in base ad uno stato duraturo e prevalente nella convivenza familiare (Cass. Civ. Sez. II, 2159/98): di conseguenza devono essere escluse le residenze secondarie (Carraro, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979, p.116). Parimenti da escludere l'unità abitativa che, sia pure allocata all'interno dello stesso fabbricato, non sia in concreto adibito per sovvenire alle esigenze abitative della famiglia (Cass. Civ., Sez. II, 4088/12)
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nota3

Indipendentemente da una vera e propria riduzione, sembrando eccessivo fare riferimento ad un istituto la cui operatività vale ad incidere sulle disposizioni lesive. E' preferibile ritenere che non sia prospettabile un conflitto tra norme relative alla successione legittima ed a quella necessaria, dovendosi le prime automaticamente adeguare alle seconde, senza che abbia luogo un fenomeno riconducibile alla riduzione (Mengoni, op.cit., p.148).
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nota4

Capozzi, op.cit., p.277.
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nota5

Si vedano, tra gli altri, Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale: successione necessaria, cit., p.184; Palazzo, in Comm. cod.civ., diretto da Cendon, vol. II, Torino, 1997, p.123; Lops, Il legato, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, Padova, 1994, p.1033.Nè si potrebbe desumere una diversa natura dell'attribuzione dalla ritenuta praticabilità dell'espropriazione forzata in favore del creditore ipotecario il quale avesse iscritto la propria garanzia reale contro l'ereditando quand'anche erede fosse stato nominato un soggetto diverso dall'avente diritto all'uso ed all'abitazione (Cass. Civ. Sez. III, 463/09 ).
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nota6

Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale: successione legittima, cit., p.151.
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nota7

Cfr. Ferri, op.cit., p.59; Cantelmo, La situazione del coniuge superstite, in Rass. dir. civ., 1980, p.51; Ravazzoni, I diritti di abitazione e di uso a favore del coniuge superstite, in Diritto della famiglia e delle persone, 1978, p.224.
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nota8

Si riteneva in particolare che la decisione del coniuge superstite di fondare una nuova famiglia fosse "indice di affievolimento dell'interesse a conservare i rapporti affettivi e le consuetudini propri dell'ambiente di vita costituito col precedente matrimonio" (Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale: successione legittima, cit., p.157).
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Bibliografia

  • CANTELMO, La situazione del coniuge superstite, Rass.dir.civ., 1980
  • CARRARO, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979
  • FERRI, Dei legittimari, Bologna - Roma, Comm.cod.civ., 1975
  • LOPS, Il legato, Padova, Successioni e donazioni dir. da Rescigno, I, 1994
  • MENGONI, Successione per causa di morte.Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.,dir. Cicu e Messineo, 1983
  • MENGONI, Successioni per causa di morte. Successione necessaria,, Milano, Trattato Cicu-Messineo, 1984
  • PALAZZO, Torino, Commentario al codice civile diretto da Cendon, II, 1997
  • RAVAZZONI, I diritti di abitazione e di uso a favore del coniuge superstite, Dir.fam.pers., 1978
  • VICARI, I diritti di abitazione ed uso riservati al coniuge superstite, Diritto della famiglia e delle persone, 1978

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