Cass. civile, sez. II del 1992 numero 5181 (29/04/1992)


Il principio della intrasmissibilità del diritto di prelazione fra coeredi, previsto dall' art. 732 cod. civ., non impedisce che, una volta esercitato il riscatto, con instaurazione del relativo giudizio, la domanda conservi i propri effetti, nonostante la sopravvenuta morte del retraente, la quale implica la successione nel processo dei suoi eredi, ai sensi dell' art. 110 cod. proc. Civ.In tema di retratto successorio, la simulazione della vendita della quota ereditaria non può essere opposta, ai sensi dell' art. 1415 cod. civ., ai retraenti, essendo costoro terzi rispetto al contratto stesso.

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