Comunione legale dei beni tra coniugi e prova della simulazione


E' possibile che uno soltanto tra i coniugi che vivono in regime di comunione legale dei beni ponga in essere un atto simulato. Si pensi all'acquisto di un bene non ricompreso nel novero di quelli personali effettuato simulatamente in capo ad un altro soggetto, da qualificarsi dunque come persona fittiziamente interposta. E' chiaro che questa situazione si traduce in un depauperamento della comunione, dal momento che sottrae il bene all'efficacia acquisitiva automatica di cui all'art.177 cod.civ..
Può il coniuge rimasto estraneo all'accordo simulatorio darne la prova liberamente in qualità di terzo rispetto all'accordo stesso o subirà le limitazioni legali (II comma art.1415 cod.civ., 1417 cod.civ.)? Al quesito la giurisprudenza ha dato risposta nel primo senso: il coniuge che intende dar conto della simulazione potrà provarla liberamente, dovendo essere considerato come terzo (Cass. Civ., Sez.II, 1737/2013; Cass. Civ., Sez. VI-II, 13634/2015).

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