Accettazione beneficiata ed esercizio dell'azione di riduzione



Ai sensi del I comma dell'art. 564 cod.civ. affinchè il legittimario possa domandare la riduzione delle donazioni o dei legati deve preventivamente accettare l'eredità col beneficio d'inventario, a meno che le dette liberalità non abbiano beneficiato soggetti chiamati come coeredi, ancorché rinunzianti. L'eventuale decadenza dal beneficio non elimina gli effetti del compimento della formalità previsti dalla norma. Secondo la giurisprudenza si tratta di una vera e propria condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione ed anche dell'azione di simulazione, ogniqualvolta questa fosse funzionale all'esperimento della prima, tendendo a svelare la reale natura giuridica degli atti di disposizione posti in essere in vita dal de cuius, quali vendite dissimulanti donazioni (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 17896/11; Cass. Civ., Sez. II, 4400/11; Cass. Civ. Sez. II, 1407/87). La preventiva accettazione beneficiata non sarebbe invece indispensabile quando l'azione di simulazione possedesse una propria autonoma valenza, come accade quando si intenda far valere la simulazione assoluta ovvero la nullità dell'atto a cagione della mancanza del formalismo ad substantiam, una volta riconosciuta la reale portata dell'atto (Cass. Civ., Sez. VI-II, 15546/2017; Civ. Sez. II, 2294/96). Si reputa inoltre che non gioverebbe, una volta intrapresa l'azione, una tardiva accettazione con beneficio di inventario: in esito al promuovimento dell'azione il legittimario avrebbe infatti tacitamente accettato l'eredità, assumendo la qualità di erede puro e semplice (Cass. Civ. Sez. II, ord. 29891/2023).

Perchè gravare dell'onere della preventiva accettazione beneficiata il legittimario leso che intenda agire in riduzione? Secondo l'opinione prevalente si tratterebbe di una formalità necessaria allo scopo di proteggere i donatari ed i legatari estranei rispetto alla cerchia degli eredi nominati dal testatore nota1. A tal fine occorrerebbe l'antecedente oggettiva constatazione della consistenza del compendio ereditario, funzionale anche alla verifica dell'effettività della lesione della porzione legittima. A riprova di ciò la legge non considera necessario procedere con la riferita procedura quando l'azione viene esercitata nei confronti di soggetti chiamati come coeredi. Tale essendo la ratio dell'onere previsto, occorre che il legittimario leso non si limiti all'accettazione, ma compia anche le formalità inventariali, vale a dire quelle dalle cui risultanze possano trarsi le indicazioni relative alla consistenza dell'asse (Cass.Civ. Sez. II, 1787/81).

La disposizione riguarda inoltre il solo legittimario leso, non quello pretermesso (Cass. Civ., Sez. II, 16635/13; Cass. Civ., Sez.II, 240/10; Cass.Civ. Sez. II, 11873/1993; Cass.Civ. Sez. II, 3950/92; Tribunale Milano, 20 aprile 2006): significativamente la norma parla infatti, come detto, di liberalità effettuate nei confronti "di coeredi" tali palesandosi i chiamati che siano tali rispetto al legittimario leso. Si rifletta sul fatto che il legittimario pretermesso non appare in grado di accettare l'eredità nè puramente e semplicemente, nè con il beneficio di inventario, essendo per l'appunto escluso dalla chiamata ereditaria. La delazione in favore del medesimo potrà dirsi operativa soltanto in esito al positivo esperimento dell'azione di riduzione nota2 . Il legittimario è leso e non preterito anche quando il de cuius abbia disposto di tutte le proprie attività per donazione ovvero disponendo di legati, sostanzialmente lasciando soltanto debiti. Ne discende l'indispensabilità, anche in tal caso, di provvedere alla preventiva accettazione beneficiata onde poter efficacemente agire in riduzione (Cass. Civ. Sez. II, 3610/77).

Va rilevato come il mero promuovimento dell'azione di riduzione nei confronti di coeredi, non richiedendo la preventiva accettazione beneficiata, sia piuttosto apprezzabile come atto di accettazione tacita d'eredità (art.476 cod.civ.). Ne segue che, una volta intrapresa l'azione, il legittimario leso o pretermesso non potrà più ricorrere al beneficio d'inventario, dovendo essere considerato piuttosto erede puro e semplice (Cass. Civ., Sez. II, 18068/12).

Note

nota1

In questo senso Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.323. In dottrina (Nicolò, Azione di riduzione e beneficio di inventario, in Foro it., 1943, vol. I, p. 269) tuttavia si è ritenuta eccessiva questa prescrizione normativa. Sarebbe stato più coerente prescrivere soltanto l'obbligo della redazione dell'inventario senza che fosse necessario compiere le formalità proprie dell'accettazione beneficiata.
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nota2

Cantelmo, Fondamento e natura dei diritti del legittimario, Napoli, 1972, p.123.
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Bibliografia

  • CANTELMO, Fondamento e natura dei diritti del legittimario, Napoli, 1972
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • NICOLO', Azione di riduzione e beneficio di inventario, Foro it., I, 1943

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