La situazione di possidenza è condizione legittimante l'azione di riduzione nei confronti del terzo subacquirente avente causa dal donatario. (Cass. Civ., Sez. II, n. 5042 del 1 marzo 2011).

L'azione di riduzione proposta dal legittimario nei confronti del terzo acquirente dal donatario richiede la preventiva escussione dei beni del donatario medesimo, ma solo a condizione dell'effettiva esistenza di una situazione di possidenza in quest'ultimo, trattandosi non di una formalità procedurale, ma di un adempimento che, per la finalità ad esso connessa, in tanto è richiesto in quanto vi sia un patrimonio sul quale si possa esplicare.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'azione recuperatoria nei confronti dei terzi è uno degli strumenti a disposizione del legittimario leso o pretermesso. Si tratta dell'azione più incisiva, dal momento che coinvolge i diritti acquistati dall'avente causa del donatario che, evidentemente, deve essere preventivamente escusso dal riservatario che agisce per far valere il proprio diritto. In tanto infatti è consentito pregiudicare un soggetto terzo rispetto ai successibili, in quanto colui che fosse stato beneficiato dalla liberalità che ha dato causa alla lesione risulti incapiente. Ciò premesso, la pronunzia in esame sottolinea l'aspetto sostanziale e non semplicemente processuale dell'azione. Il tutto fermo restando che ogni soggetto è comunque titolar di un patrimonio, ancorchè esso possa essere anche meramente passivo.

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