Cass. Civ., sez. II, n. 26254/2008. Legittimazione all'azione di riduzione ex art. 557, comma I, c.c.: personalità dell'azione e natura patrimoniale della stessa.

A norma dell'art. 557, comma I, c. c., l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, avendo natura patrimoniale, può essere proposta non solo dai legittimari ma anche dai loro eredi o aventi causa dal momento che il carattere personale dell'azione non incide sulla trasmissibilità del diritto ma esclusivamente sull'accertamento della lesione che deve essere limitata alla quota di colui che agisce.

Commento

Personalità dell'azione non significa limitazione, quanto alla legittimazione attiva, al solo legittimario leso o pretermesso. Questo è quanto si ricava dalla lettura della pronunzia in parola. Tale caratteristica attiene infatti alla mera limitazione dell'azione alla pars riconducibile alla posizione di colui che agisce, mentre la natura patrimoniale del diritto importa la proponibilità dell'azione anche da parte degli aventi causa dal legittimario.

Aggiungi un commento