Quali effetti produce la dichiarazione del testatore di aver già soddisfatto il legittimario? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11737 del 15 maggio 2013)

In tema di successione ereditaria, la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con antecedenti donazioni non è idonea a sottrarre allo stesso la quota di riserva, garantita dalla legge anche contro la volontà del de cuius; né tale dichiarazione può essere assimilata ad una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario, essendo egli, nell'azione di riduzione, terzo rispetto al testatore.

Commento

(di Daniele Minussi)
E' chiaro che la mera asserzione, contenuta nel testamento, di aver beneficiato in vita il legittimario che sia stato pretermesso (o anche semplicemente leso) non è probante di per sè e non elide la praticabilità dell'azione di riduzione. D'altronde appare evidente che una dichiarazione di questo genere potrebbe essere stata introdotta dal testatore proprio per diseredare il legittimario. In altre parole, ciò che conta è la realtà: ogniqualvolta le parole del testatore fossero circostanziate ovvero comunque rinvenissero un riscontro nei fatti, esse varrebbero a dar conto della concreta effettuazione di atti di liberalità che, ove non fossero stati oggetto di dispensa dall'imputazione ex se, dovrebbero essere computati a valere sulla porzione legittima.

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