Cass. Civ., sez. II, n. 1373/2009. Calcolo dell'asse ereditario e rinuncia anche in forma tacita all'azione di riduzione.

In materia di successione necessaria, ai fini della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, secondo i criteri di valutazione sanciti dall'art.747 c.c., senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto, da cui deriva la qualità di legittimario.

Il legittimario leso può rinunciare all'azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva, senza che occorra un'espressa manifestazione di volontà essendo sufficiente una rinuncia tacita ancorché in base a un comportamento inequivoco e concludente del soggetto interessato, che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione.

Commento

Nel senso che la rinunzia all'esercizio dell'azione di riduzione possa intervenire per facta concludentia cfr. Cass. Civ. Sez.II, 3299/62, con la quale tuttavia venne sottolineata l'imprescindibile natura recettizia di tale atto. In altri termini l'atto abdicativo, ancorché tacito, deve essere portato a conoscenza di coloro ai quali profitta (vale a dire coloro contro i quali sarebbe stata esercitata l'azione di riduzione) onde assumere concreta operatività.

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