Reintegrazione della quota di legittima mediante conguaglio in denaro: credito di valuta o di valore? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14449 del 7 giugno 2013)
Qualora la reintegrazione della quota di legittima venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza nell'asse ereditario di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione.