Codice Civile art. 561


RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI

1. Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.
(Comma coì modificato dal comma 4-novies dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.)
2. I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.

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