Azione di riduzione. Ordine da seguire in relazione alla disposizioni testamentarie lesive. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 35461 del 2 dicembre 2022)

In una causa di riduzione per lesione di legittima, costituisce attività preliminare indispensabile l'accertamento dell'asse ereditario di riferimento. La ricostruzione dell'intero patrimonio del defunto, mediante la riunione fittizia di ciò che è stato donato in vita a ciò che è rimasto al momento della morte, e l'imputazione alla quota del legittimario di quanto egli ha ricevuto dal defunto, costituiscono i necessari antecedenti logici dell'azione di riduzione. La modifica della massa, tramite l'inclusione o l'esclusione anche di un solo cespite, è idonea a modificare la determinazione della quota di riserva e, conseguentemente, l'esito della riduzione. In questo senso, qualsiasi documento, il quale sia idoneo a dare la prova dell'esistenza di beni ulteriori, da comprendere nella massa di calcolo ex art. 556 cod.civ., è indispensabile per definizione.
Se il de cuius ha fatto più donazioni o disposizioni testamentarie, in prima linea sono soggette a riduzione, fino a esaurimento dei beni che ne formano oggetto, le disposizioni testamentarie; successivamente si passa alle donazioni (art. 555 cod.civ., comma 2). Se le disposizioni testamentarie sono più di una la loro riduzione avviene proporzionalmente senza distinguere fra eredi e legatari (art. 558 cod.civ.). In caso di più donazioni queste non si riducono proporzionalmente, come le disposizioni testamentarie (art. 558 cod.civ.), ma "cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori" (art. 559 cod.civ.). Le donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre, debbono essere ridotte in proporzione al loro valore, come le disposizioni testamentarie. L'ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni lesive è tassativo ed inderogabile: non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto dispongono gli artt. 555,558 e 559 cod.civ.
Consegue alla inderogabilità dell'ordine di riduzione che: a) il legittimario, il quale non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione (ad esempio perché, trattandosi di legato, questo sia stato fatto a persona non chiamata come coerede e il legittimario non abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, mancando quindi la condizione prevista dall'art. 564 cod.civ., comma 1; b) il legittimario può pretendere dai donatari solo l'eventuale differenza fra la legittima, calcolata sul relictum e sul donatum, e il valore dei beni relitti: se questi sono sufficienti i donatari sono al riparo da qualsiasi pretesa, qualunque sia stata la scelta del legittimario nei riguardi dei coeredi e beneficiari di eventuali disposizioni testamentarie; c) il legittimario non può recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe prendere dal donatario posteriore: se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, anche se la prima non sia stata attaccata in concreto con l'azione di riduzione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia è interessante sotto il profilo delle conseguenze del mancato esercizio della azione di riduzione da parte del legittimario leso o pretermesso secondo il preciso ordine apprestato dalla legge.
Come infatti risulta dalle disposizioni codicistiche in materia, il principio è che la lesione è cagionata dalla disposizione cronologicamente più recente, dovendosi via via risalire a ridurre quelle meno recenti. Per tale motivo, avendo l'ereditando posto in essere più donazioni e disposizioni testamentarie, sono soggette a riduzione, fino a esaurimento dei beni che ne formano oggetto, anzitutto le disposizioni testamentarie (in via proporzionale, senza distinguere fra eredi e legatari: art. 558 cod.civ.). Soltanto successivamente si passa alle donazioni (art. 555 cod.civ., comma 2), "cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori" (art. 559 cod.civ.). Soltanto per le donazioni coeve si segue la regola della proporzionalità come per le disposizioni testamentarie.
Va osservato come il predetto ordine sia tassativo: con quali conseguenze nell'ipotesi di mancato rispetto di esse?
Anzitutto il legittimario che non abbia impugnato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare la corrispondente quota a carico del beneficiario che non abbia voluto convenire in riduzione.
Secondariamente se il valore del relictum fosse stato sufficiente, il legittimario non potrà pretendere alcunchè dai donatari.
Infine il legittimario non può recuperare a scapito di un donatario che ha ricevuto la liberalità in un tempo antecedente quanto avrebbe potuto prendere dal donatario posteriore (che ha cagionato la lesione).

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