La totale pretermissione del legittimario ne esclude la qualità di erede al tempo dell'apertura della successione. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 2914 del 7 febbraio 2020)

Quando manchi relictum, non è necessaria la qualifica di erede ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione. Invero, qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio mediante atti di donazione, sacrificando totalmente un erede necessario, il legittimario che intenda conseguire la quota di eredità a lui riservata dalla legge non ha altra via che quella di agire per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti, poiché, non sorgendo alcuna comunione ereditaria se non vi sia nulla da dividere, soltanto dopo l'esperimento vittorioso di tale azione egli è legittimato a promuovere od a partecipare alle azioni nei confronti degli altri eredi per ottenere la porzione in natura a lui spettante dell'asse ereditario. Il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché escluso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame mette a fuoco come il legittimario che sia stato integralmente preterito in conseguenza degli atti di liberalità inter vivos effettuati dal de cuius non assume, dopo la morte di costui, alcuna qualità ereditaria. In verità ci si sarebbe dovuti interrogare non già sulla qualifica di erede del legittimario pretermesso, bensì di mero chiamato. Un conto è infatti evocare la portata della delazione che ha modo di manifestarsi immediatamente nel momento dell'apertura della successione, altra cosa è parlare di "erede", vale a dire di quel chiamato che abbia posto in essere un atto di accettazione (o si sia trovato in una situazione tale da implicare questi effetti). Nella fattispecie si può ben dire come una delazione non si sia potuta estrinsecare, in difetto di alcuna consistenza oggettiva dell'asse. In queste condizioni il legittimario non ha che da attivarsi con l'azione di riduzione, in primo luogo intesa ad indagare il perimetro degli atti di liberalità posti in essere dall'ereditando allo scopo di procedere con la riunione fittizia ai sensi dell'art. 556 cod.civ..

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