Codice Civile art. 564


CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI RIDUZIONE

1. Il legittimario che non ha accettato l' eredità col beneficio d' inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all' eredità. Questa disposizione non si applica all' erede che ha accettato col beneficio d' inventario e che ne è decaduto.
2. In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.
3. Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.
4. La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.
5. Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro è esente da collazione, è pure esente da imputazione.

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