Ai sensi del II comma dell'art. 735 cod.civ. il coerede che è stato non già preterito (ipotesi di cui al I comma della norma in esame) bensì semplicemente leso nella porzione legittima ha la possibilità di esercitare l'azione di riduzione contro gli altri coeredi nota1.Non si tratta se non di una precisazione di quanto già previsto in via generale dall'art.
554 cod.civ.
nota2.
Si pensi al caso in cui il testatore ha istituito erede il legittimario, tuttavia apporzionandolo con cespiti di valore inferiore alla quota di riserva. E' chiaro che non si ha la preterizione che condurrebbe, ai sensi del I comma dell'art.
735 cod.civ. addirittura alla nullità della divisione, bensì semplicemente una lesione quantitativa dei diritti del legittimario a sanare la quale è sufficiente il rimedio generale costituito dall'azione di riduzione.
In esito all'esperimento del rimedio predetto, la distribuzione dei beni dell'asse viene corretta dal punto di vista quantitativo
nota3, apporzionando il legittimario leso con beni idonei a raggiungere il valore della porzione che la legge gli riserva. Conseguentemente gli altri beneficiari riceveranno beni ereditari in misura inferiore rispetto a quanto indicato dal testatore in sede di divisione
nota4. Si tratta in definitiva di una modificazione delle attribuzioni divisionali operate dal testatore.
La legge invero prevederebbe anche l'ulteriore rimedio dell'azione di rescissione oltre il quarto (art.
763 cod.civ. ). Tuttavia essa riguarda unicamente le lesioni la cui misura non sia inferiore al quarto del valore della quota spettante all'istituito; l'azione in esame invece offre una tutela che prescinde da una particolare qualificazione della misura della divergenza tra il valore dei beni assegnati e quello della porzione legittima
nota5.
Si ponga il caso di Primo che lascia la moglie ed il figlio, ammontando a 120 il valore dell'asse ereditario. Primo dispone a favore della moglie per 85 e per 35 a favore del figlio, il quale tuttavia vanta una quota di riserva pari ad un terzo dell'asse, vale a dire a 40 (cfr. art.
542 cod.civ. ).
Pur rimanendo valida l'istituzione testamentaria, il figlio ha la possibilità di agire in riduzione per ottenere 5 dalla madre allo scopo di reintegrare la propria porzione legittima.
Note
nota1
Cfr. Azzariti, In tema di azione di riduzione ad integrandam legitimam, in Riv. dir. civ., I, 1963, p.336; Delucchi, In tema di azione di riduzione ad "integrandam legitimam", in Foro it., vol. IV, 1949, pp.149 e ss..
top1nota2
V.Amadio, La divisione del testatore, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.98.
top2nota3
nota3
Tra gli altri, si veda, Padovini, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. II, Torino, 1997, p.388.
top3nota4
Così Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1980, p.266, il quale precisa che la valutazione dei beni deve dapprima farsi al momento dell'apertura della successione, per determinare l'entità della lesione, e successivamente al fine della riduzione .
top4nota5
Cfr. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.771.
top5Bibliografia
- AMADIO, La divisione del testatore, Padova, Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol. II, 1994
- AZZARITI, In tema di azione di riduzione ad integrandum legitimam, Riv. dir. civ., vol. I, 1963
- BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
- DELUCCHI, In tema di azione di riduzione ed integrandam legitimam, Foro it., IV, 1949
- PADOVINI, Torino, Comm.cod.civ. dir. da Cendon, II, 1997