Lesione della legittima, esito dell'azione di riduzione e restituzioni. Frutti civili e interessi legali. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 30485 del 19 dicembre 2017)

Al legittimario cui venga restituito un immobile per reintegrare la quota di legittima spetta, a norma dell'art. 561 c.c., anche il diritto ai frutti quali accessori del bene, in relazione al suo mancato godimento, mentre, nell'ipotesi in cui il bene non possa essere restituito e la reintegrazione della quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con l'ulteriore riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti. Infatti gli interessi legali attribuiti rispondono alla medesima finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e pertanto il cumulo tra frutti e interessi comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno.
L'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo. (Nel caso concreto il giudice di merito, con motivazione frutto di logica e coerente argomentazione, ha ritenuto che la de cuius, ancorché affetta da alcune patologie, anche suscettibili di incidere sulle sue capacità psichiche, aveva conservato una capacità autodeterminarsi, o meglio che non vi era fosse del tutto priva, ed in maniera permanente, della capacita di intendere e di volere).

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in considerazione pone, quale presupposto, il vittorioso esercizio dell'azione di riduzione, con la constatazione della lesione della porzione legittima e dell'entità della lesione stessa. Ciò premesso, è stato deciso che, nell'ipotesi in cui la reintegrazione della quota intervenga mercè trasferimento in concreto di un bene immobile, spettino al legittimario leso anche i frutti, volti a compensare la mancata fruizione del bene a far tempo dal giorno della domanda giudiziale (II comma art. 561 cod.civ.). Nel caso in cui, invece, si optasse per la rifusione di una somma di denaro per equivalente, sarebbero dovuti, con pari decorrenza, soltanto gli interessi nella misura di legge.

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