Pronunzia di condanna in esito alla proposizione di azione di riduzione. Eseguibilità. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 12872 del 13 maggio 2021)

La pronuncia di condanna contenuta nella sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima non è immediatamente eseguibile quando rappresenti il conguaglio di una operazione divisionale; è invece immediatamente eseguibile quando sia stata pronunciata senza necessità di alcuna divisione, ai sensi dell'art. 560, commi secondo o terzo, cod. civ.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco il meccanismo operativo concreto dell'azione di condanna che sia stata pronunziata in esito al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione. A questo proposito, l'art. 560 cod.civ. dispone ai commi II e III che, qualora la separazione della parte di immobile occorrente per integrare la legittima, non potesse essere effettuata comodamente e il legatario o il donatario avesse nell' immobile un' eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l' immobile si dovrebbe lasciare per intero nell' eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se, al contrario, l' eccedenza non superasse il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l' immobile, compensando in danaro i legittimari. Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l' immobile, purché il valore di esso non superi l' importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario. Ciò premesso, l'azione di condanna è esecutiva soltanto quando non vi sia esigenza di porre in essere una divisione. Altrimenti, la considerazione in base alla quale essa ha ad oggetto una somma riconducibile ad un conguaglio scaturente da atto divisionale, ne rende impraticabile l'immediata eseguibilità.

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