Il T.U. in materia urbanistica
380/01 contiene una serie di prescrizioni intese ad impedire la abusiva lottizzazione di aree a fini edificatori
nota1.
In questo quadro rientrava il II comma dell'art.
18 della legge n. 47 del 1985, ormai abrogato e sostituito dall'art. del
30 T.U.,
ai sensi del quale la vendita di un terreno è nulla se all'atto non viene allegato il certificato di destinazione urbanistica dal quale risultino le prescrizioni urbanistiche relative all'area (nella certificazione sono specificate le caratteristiche del terreno: se cioè esso possiede attitudine edificatoria, con le relative specifiche tecniche, ovvero natura agricola (ma si veda
Cass. Civ. Sez. V, 1026/2022) , se è adibito a zona di rispetto stradale, a verde pubblico, a verde privato, etc.). Non importa chi ne abbia fatto consegna al notaio rogante: ciò che conta, ai fini della validità dell'atto, è la sua allegazione (Cass. Civ., Sez. I,
5102/2015).
La detta nullità è assoluta (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
23541/2017), ma non insanabile, dal momento che, in materia, è intervenuta l'eccezionale sanatoria consistente nella conferma o integrazione prevista dal comma IV bis dell'
art.30 del T.U. 380/01 (introdotto dall'art.
12 della Legge 28 novembre 2005, n. 246).
La norma svolge contemporaneamente un'indubbia funzione di tutela delle parti, valendo ad impedire che si ingenerino equivoci ed errori in relazione ad un dato essenziale come la capacità di edificazione ovvero altre caratteristiche del terreno, ciò che vale in grandissima misura a determinarne il valore venale
nota2.
Le prescrizioni in esame si applicano agli atti traslativi della proprietà o di altri diritti reali relativi ad appezzamenti di terreno, comunque non riguardando, ai sensi del comma X dell'art.
30 del T.U. cit. le divisioni ereditarie, le donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed i testamenti, nonché gli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù. Ancora deve reputarsi escluso dall'obbligo di allegazione il mero contratto preliminare di vendita (Cass. Civ., Sez. II,
19219/11; Cass.Civ. Sez. II,
8503/05; cfr. anche Cass. Civ., Sez. II,
16068/2019 nonchè Cass. Civ. Sez.II,
13221/06 che semmai collegano il formalismo all'emissione della pronunzia costitutiva ex art.
2932 cod.civ.).
L'art. 30 cit. impone altresì, sempre a pena di nullità, che si menzioni espressamente nell'atto che, dalla data del rilascio del certificato allegato (rilascio che deve essere effettuato dal Comune entro il cui territorio si trova il terreno),
gli strumenti urbanistici non abbiano subito modificazioni. Sono esclusi dall'obbligo di allegazione in parola, gli atti in forza dei quali si costituiscono servitù ovvero diritti reali di garanzia, le divisioni (ma non quelle che danno luogo a conguagli, stante la configurabilità di esse come atti di alienazione, sia pure limitatamente alla parte corrispondente al conguaglio) le donazioni tra coniugi e tra parenti in linea retta nonché gli atti di ultima volontà. E' del tutto irrilevante, ai fini di escludere l'obbligatorietà dell'allegazione, il fatto che il Comune nel territorio del quale si trova il fondo abbia approvato un piano regolatore generale ovvero un più semplice programma di fabbricazione (Cass. Civ.,
4811/01).
L'ultima parte del II comma dell'art.
30 in esame prescrive l'inapplicabilità delle disposizioni relative agli obblighi di allegazione "quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati". La prescrizione impone alcune precisazioni di ordine pratico.
Non si dubita che il certificato di destinazione urbanistica non debba essere allegato nel caso di porzione di area destinata a pertinenza di costruzione, ogniqualvolta l'area sia negoziata unitamente al fabbricato
nota3.
La norma sembra tuttavia strutturata in modo tale da non imporre, ai fini dell'esclusione in parola, che l'area sia ceduta unitamente al fabbricato. Essa stabilisce soltanto che non serve l'allegazione quando la superficie deve considerarsi di pertinenza di una costruzione, semprechè la dimensione dell'area non ecceda i 5.000 metri quadrati (complessivamente: non potrebbe a tal fine considerarsi separatamente ciascuna particella: cfr.
Cass. Civ. Sez. III, 3316/2020). Il nodo è costituito dalla considerazione quale pertinenza dell'area ceduta separatamente: è chiaro infatti che l'alienazione separata vale propriamente a determinare la cessazione del vincolo pertinenziale, sempre possibile ai sensi e per gli effetti di cui al II comma dell'art.
818 cod. civ.
nota4.
In definitiva o la porzione di terreno è separata dal fabbricato (ed in tal caso va trattata come se fosse terreno che richiede il certificato di destinazione urbanistica), oppure è parte integrante del fabbricato (ed in tal caso va trattata come una parte della costruzione, per la quale occorre effettuare le menzioni di cui agli artt.
380/01 T.U. (già art.
17 e
40 della Legge 47/85).
Particolare rilevanza riveste inoltre l'ipotesi di fabbricati rurali non censiti al Catasto Urbano. A tal proposito la legge impone (entro termini via via oggetto di proroga, ad oggi comunque scaduti) che detti beni, quando non siano utilizzati come tali da soggetti imprenditori agricoli o coltivatori diretti, siano denunziati al Catasto Urbano in esito a presentazione di regolare scheda catastale. Nel frattempo l'eventuale area pertinenziale (censita al Catasto Terreni) non potrà (anche se v'è chi ritiene il contrario
nota5 ) essere considerata urbana agli effetti della allegazione del certificato di destinazione urbanistica.
Il predetto
30 prevedeva al VI comma alcune prescrizioni poste a carico dei pubblici ufficiali che avessero ricevuto o autenticato atti di trasferimento di terreni aventi superficie inferiore a mq 10.000. Detta disposizione è stata abrogata (sia pure con variabile efficacia dal punto di vista cronologico e spaziale, in relazione ai territori in cui vige il sistema tavolare) dal Dpr 9 novembre 2005, n.304.
Ai sensi del VII comma dell'art.
30 in esame si prevede altresì che, quando il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerta l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, ne disponga la sospensione con ordinanza. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, dovendo altresì essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari. Il seguente IX comma della stessa disposizione
prescrive che
gli atti aventi per oggetto lotti di terreno in relazione ai quali sia stato emesso il predetto provvedimento sindacale, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia. Peraltro la stessa portata della norma in esame e del concetto di lottizzazione abusiva è stato esteso talvolta in maniera difficilmente condivisibile: cfr. Cass. Pen., Sez. III,
36294/11, secondo la quale ricorrerebbe la fattispecie anche nell'ipotesi in cui fosse immutata la destinazione d'uso di locali posti all'interno di un condominio (cfr. anche Cass. Pen., Sez. III,
44311/13 in riferimento alle immutazioni introdotte in un edificio all'interno di un villaggio turistico alberghiero).
Va rilevato che la natura agricola del terreno determina un regime fiscale peculiare. In sede di acquisto infatti il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo a titolo principale fruiscono di cospicue agevolazioni relative all'imposta di registro. A tal fine gli stessi devono tuttavia presentare idonea documentazione attestante quale qualifica. E' tuttavia possibile che, qualora l'acquirente non possieda ancora tale qualità, dichiari nell'atto l'intenzione di produrla entro un termine decadenziale di tre anni a far tempo dalla stipula della compravendita. La mancata produzione entro il termine della predetta documentazione consente all'Ufficio di recuperare, a titolo imposta complementare, non soltanto la differenza rispetto all'imposizione di registro ordinaria, ma anche interessi e sovrattasse (Cass. Civ., Sez.V,
7268/2017).
Notevole è il regime tributario afferente anche all'alienazione di terreni, con speciale riferimento all'imposizione relativa alla plusvalenza realizzata in sede di vendita (quale reddito soggetto a tassazione separata: cfr CTR Roma, Sez. Staccata Latina sez. XVIII, sent. n.
1192/2018). La distinzione tra terreni edificabili e non edificabili importa ai fini dell'arco temporale massimo entro cui la cessione è fiscalmente rilevante. Va considerata astrattamente la natura edificabile del suolo oppure l'attitudine del suolo in concreto a permetterne lo sfruttamento edilizio? In quest'ultimo senso si veda CTR Potenza, Sez. II, sent. n.
407/2015. Quello che conta è la situazione del bene al tempo della cessione, senza che abbiano rilevanza le vicende successive (Cass. Civ., Sez.V,
8788/2017).
Va poi osservato come la divergente posizione tra cedente e cessionario rende in fatto possibile che la definizione in sede di accertamento del maggior valore rispetto al prezzo pagato possa sortire conseguenze anche per chi ha venduto (CTR Roma, Sez. IX,
517/2015). In materia è intervenuto l'art.
5 del d.lgs. 2015/147 che ha novellato l'art.
110 del TUIR. L'esito dell'accertamento di maggior valore non è automaticamente riferibile all'imposizione diretta: esso costituisce un mero indice indiziario, con l'esclusione di ogni automatica presunzione. La distinzione tra terreni agricoli ed edificabili rileva anche ai fini della distinzione tra assoggettamento dell'atto di cessione all'imposta di registro ovvero ad IVA. In linea di massima si può dire che l'IVA risulta dovuta in considerazione del fatto che il bene oggetto della vendita sia considerabile come "bene merce", ciò che dipende dalla qualifica soggettiva del cedente. Così se un imprenditore agricolo vende un terreno che, già agricolo, è divenuto edificabile, la vendita sarà soggetta ad imposta di registro (Cass. Civ., Sez. V,
3802/2018).
Note
nota1
Un ulteriore limite alla alienabilità dei terreni si ricava dal I comma dell'art.
30 del T.U. (nonché dall'abrogato art.
20 lett. c) della Legge 47/85) che fanno divieto, comminando anche una sanzione penale, della abusiva lottizzazione di aree a fini edificatori (per la nozione di lotto, si veda Cass. Civ., Sez. VI-II,
3197/2014) che si estrinseca mediante frazionamento o altre condotte comunque idonee a formare appezzamenti allo scopo di alienarli per l'edificazione (cfr. anche Cass. Civ. Sez. II,
3004/04 circa i presupposti della abusività della lottizzazione). La natura di reato penale della vendita di terreni abusivamente lottizzati, secondo la prevalente opinione (Iannelli, Sulla nullità degli atti aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione, in Rass.dir.civ., 1981, p. 711 e Costantino, Vendita di terreni, lottizzazione abusive e responsabilità del notaio rogante, in Riv.not., 1980, p.1529), condurrebbe alla nullità non per illiceità dell'oggetto, ma per illiceità della causa. L'illiceità infatti non deriverebbe dal fatto che l'unità edilizia è il "prodotto" di un reato, bensì atterrebbe al regolamento contrattuale che tende a trarne profitto, immettendo nel mercato edilizio un manufatto privo della destinazione economico-sociale prescritta dalla legge. Inoltre, se si riferisce la nullità alla illiceità dell'oggetto, ne dovrebbe conseguire la nullità di qualsiasi atto che abbia ad oggetto tale bene, ciò che contrasterebbe con il fatto che gli atti
mortis causa e quelli ad efficacia non reale possono essere validamente conclusi nonostante abbiano ad oggetto lo stesso bene, come già si ricavava dall'abrogato art.
17, I comma della Legge 47/85 (così Donisi, Abusivismo edilizio ed invalidità negoziale, Napoli, 1986, p. 92. Alle stesse conclusioni è possibile tuttavia pervenire sotto la vigenza dell'attuale
art.46 del T.U.).
Circa la consistenza del reato di lottizzazione abusiva, da ultimo prevalentemente definito "a consumazione alternativa", cfr. Cass. Pen. Sez. Unite,
5115/02. Ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa viene indifferentemente considerata sia la condotta materiale dell'esecuzione di opere finalizzate alla ripartizione del terreno in lotti, sia l'attività di tipo giuridico consistente nell'approntamento di frazionamento catastale, l'elaborazione di atti di vendita (per le conseguenze a carico del terzo acquirente, cfr. Cass. Pen., Sez.III,
15987/13), etc.. A tal fine è del tutto indifferente che dette attività siano state autorizzate dalle competenti autorità, ogniqualvolta i detti provvedimenti non siano conformi alle norme urbanistiche vigenti. Questo orientamento è stato ribadito da Cass. Pen.,
8556/02, la quale ha precisato che la lottizzazione abusiva è ricollegabile ad un'attività materiale ovvero ad un'attività giuridica (quando non addirittura "mista", quando i detti profili vengono in esame congiuntamente). Al riguardo è comunque il caso di riferire del contrasto che si è determinato in giurisprudenza circa la consistenza del reato in questione.
A fronte dell'orientamento secondo il quale la fattispecie criminosa si può dire perfezionata soltanto nell'ipotesi di abusività dell'attività, ciò che è escluso dall'esistenza di provvedimenti autorizzatori o concessori rilasciati dalle competenti autorità (cfr. Cass. Pen Sez. III,
6094/91, se ne è formato più recentemente uno di segno opposto, quale quello riferito.
La responsabilità del notaio che stipula un atto di trasferimento di terreno è stata dichiarata quand'anche l'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori, debitamente trascritta prima della vendita, sia stata dichiarata successivamente illegittima (Cass. Civ., Sez. II, sent. n.
9486/2015). La violazione dell'art. 28 l.n. interviene infatti nel momento stesso in cui l'atto viene ricevuto dal professionista nella riferita situazione.
top1. La natura abusiva della lottizzazione importa la confisca dell'oggetto della vendita, quale sanzione penale accessoria. Cosa riferire dell'eventuale acquisto susseguente da parte di un terzo estraneo al fenomeno lottizzatorio? Al riguardo occorre distinguere tra acquisto operato in buona fede ed acquisto in relazione al quale non si possa invocare fondatamente una situazione di ignoranza: in tale ultima ipotesi la confisca potrà operare anche in danno dell'avente causa da chi ha posto in essere il reato (Cass. Pen., Sez. III,
51429/2016).
nota2
Parte della dottrina reputa che l'omessa indicazione degli estremi del provvedimento, non dipendente da una sua effettiva insussistenza, comporti la semplice inefficacia e non l'invalidità dell'atto (Mariconda, I controlli del notaio in materia urbanistica, in Corriere giur., 1985, p.648, Giacobbe, Per una verifica teorico-applicativa della legge n. 47/1985 sulla sanatoria edilizia: alla ricerca di un'identità, in Riv.not., 1985, I, p. 285 e Luminoso, I nuovi regimi di circolazione giuridica degli edifici, dei terreni e degli spazi a parcheggio, in Quadrimestre, 1985, p.335). Il chiaro dettato normativo, tuttavia, non consente una simile forzatura interpretativa che "dovrebbe presupporre una totale assenza di consapevolezza del legislatore circa il significato normativo della categoria della nullità" (Ferroni (a cura di), Le nullità negoziali di diritto comune, speciali e virtuali, Milano, 1998, p. 403).
top2nota3
Ferroni, op. cit., p. 417.
top3nota4
In questo senso Casu, in Quesito n. 1480 – Est. Giovanni Casu.
top4nota5
Casu, op. cit..
top5Guide operative pratiche
Bibliografia
- CASU, Quesito n. 1480 – Est. Giovanni Casu
- COSTANTINO, Vendita di terreni, lottizzazione abusiva e responsabilità del notaio rogante, Riv.not., 1980
- DONISI, Abusivismo edilizio e invalidità negoziale, Napoli, 1986
- FERRONI, Le nullità negoziali: di diritto comune, speciali e virtuali, Milano, 1998
- GIACOBBE, Per una verifica teorico-applicativa della legge n.47/1985 sulla sanatoria edilizia: alla ricerca di un'identità , Riv.not., I, 1985
- IANNELLI, Sulla nullità degli "atti aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione", Rass.dir.civ., 1981
- LUMINOSO, I nuovi regimi di circolazione giuridica degli edifici, dei terreni e degli spazi a parcheggio, Quadrimestre, 1985
- MARICONDA, I controlli del notaio in materia urbanistica, Corr.giur., 1985
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