Condotta colposa del terzo acquirente dell'immobile abusivamente lottizzato. Confiscabilità. (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 51429 del 2 dicembre 2016)

In tema di reati edilizi, la confisca di un immobile abusivamente lottizzato può essere disposta anche nei confronti dei terzi acquirenti, qualora nei confronti degli stessi siano riscontrabili quantomeno profili di colpa nell'attività precontrattuale e contrattuale svolta, per non aver assunto le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici. (Nella specie, la Corte, nell'annullare con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca della confisca di un immobile abusivo, ha escluso che la carenza di buona fede potesse essere desunta esclusivamente dal rapporto di parentela degli acquirenti con un soggetto affiliato ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso, direttamente collegato agli assetti imprenditoriali che avevano realizzato la lottizzazione abusiva).

Commento

(di Daniele Minussi)
Va premesso che la confisca ex art. 44 co. II t.u. 2001/380, quale sanzione penale accessoria, sarebbe da considerarsi arbitraria se applicata a soggetti che non siano stati messi in grado di conoscere il senso e la portata della norma penale a causa di un errore insormontabile che non può essere imputato a colui che ne è vittima (Cass. Pen., Sez.III, 45833/2012). Ne segue come sia stata esclusa la confisca nei confronti di chi risulti effettivamente in buona fede, non potendosi procedere con essa in relazione a persone estranee ai fatti. Nel caso di specie, tuttavia, è stata ritenuta non invocabile la buona fede in capo al terzo subacquirente del terreno abusivamente lottizzato, dal momento che la condotta dello stesso non è apparsa ispirata ad una diligente richiesta ed acquisizione delle necessarie informazioni relative al titolo abilitativo ed agli interventi urbanistici richiesti in relazione ad un'area originariamente destinata a verde agricolo.

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