Ricorre il reato di lottizzazione abusiva nell’attività materiale di modificazione della destinazione d’uso, senza concessione, delle unità immobiliari. (Cass. Pen., Sez. III, n. 36294 del 6 ottobre 2011)

Il reato di lottizzazione abusiva è ravvisabile, non solo nel compimento di atti giuridici, come la suddivisione del terreno, ma anche nella esplicazione di attività materiali come la costrizione di edifici o la realizzazione di opere di urbanizzazione, allorquando questi atti risultino diretti a pianificare il territorio a scopi edilizi in mancanza di un piano di lottizzazione convenzionale. Per tale ragione, è stata ritenuta, ad esempio, la ricorrenza di tale ipotesi criminosa nella attività materiale di modificazione della destinazione d'uso, senza concessione, delle unità immobiliari facenti parte di un complesso alberghiero residenziale procedendo alla vendita parcellizzata di alcune di esse ovvero, ancora, nel conferimento di un diverso assetto a una porzione del territorio comunale, combinando insieme nel momento ideativo e/o in quello attuativo, impianti di solo interesse privato con impianti di interesse collettivo (non necessariamente pubblico) in modo da creare una nuova maglia di tessuto urbano. In buona sostanza, nel ravvisare o meno la sussistenza di una lottizzazione abusiva si deve avere riguardo a tutti quei comportamenti che determinino una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio realizzata in concreto con modalità tali da non essere più riferibile al piano inizialmente approvato con la convenzione all'uopo stipulata, a causa degli stravolgimenti o integrali modifiche apportate.

Commento

(di Daniele Minussi)
In un certo senso sorprendente la decisione della S.C., la quale estende il concetto di lottizzazione (ex se riferibile ai terreni) abusiva agli edifici, con speciale riferimento al mero mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari. Nella fattispecie locali già adibiti ad uso abitativo erano stati immutati, quanto a destinazione, ad uso ufficio.

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