Cass. civile, sez. V del 2017 numero 7268 (22/03/2017)




In tema di imposta di registro, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dell'8 per cento, prevista dall'art. 1, nota I, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, l'acquirente che al momento dell'atto pubblico non possieda la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale deve denunciare, nel medesimo atto, l'intento di acquistarla e, quindi, entro il termine perentorio di tre anni, deve produrre la prova, nel modo indicato dalla legge, dell'avvenuto suo acquisto. Nel caso di inadempimento, il termine triennale di decadenza dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del citato D.P.R. n. 131/1986, decorre non dalla richiesta di registrazione, ma dalla data in cui il contribuente ha denunciato (o avrebbe dovuto denunciare) la mancata presentazione, nel termine, della suddetta documentazione, senza che l'eventuale suo decesso possa rilevare come evento interruttivo dei predetti termini.

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