Il diritto di recesso nella vendita di immobili a corpo o a misura



Sia per la vendita a corpo (art.1538 cod.civ.) sia per quella a misura (art.1537 cod.civ.) la legge attribuisce al compratore un diritto di recesso per l'ipotesi in cui sia tenuto a corrispondere al venditore un supplemento di prezzo. Infatti l'acquirente potrebbe essersi determinato all'acquisto sul presupposto di dover corrispondere all'alienante un certo corrispettivo: l'alterazione di questo programma potrebbe non essere indifferente dal punto di vista economico.

Le norme riferite parlano dello strumento con il quale l'acquirente può sciogliersi dal vincolo negoziale in chiave di recesso. E' tuttavia possibile osservare che detta specie di atto negoziale unilaterale viene in genere descritto come avente efficacia ex nunc, nell'ambito di rapporti di durata, facendo venir meno gli effetti di un rapporto destinato a perdurare nel tempo. Non così nel caso in esame: la vendita infatti non dà vita ad un contratto di durata, esaurendo il proprio profilo effettuale con il trasferimento del diritto sul bene acquistato. E' per questo motivo che parrebbe più appropriato qualificare dal punto di vista funzionale il rimedio in esame come una possibilità, eccezionalmente prevista dall'ordinamento, di revoca unilaterale del consenso negoziale il cui effetto è quello di porre nel nulla il contratto nota1 .

L'atto con il quale viene esercitato il diritto attribuito dalla legge possiede sicuramente natura negoziale, non potendo non assumere carattere recettizio (dovendo per propria natura necessariamente essere comunicato al venditore) nota2 . Esso dovrebbe inoltre indispensabilmente essere qualificato, ai sensi del n.1 dell'art.1350 cod.civ. , dalla forma scritta ad substantiam, essendo destinato a produrre il trasferimento di un diritto immobiliare (nella misura in cui, ponendo nel nulla la precedente alienazione, determina il passaggio del bene nuovamente nel patrimonio dell'alienante) nota3 .

Note

nota1

Il contratto infatti si considera come mai concluso e lo scioglimento del rapporto produce effetti retroattivi: così Rubino, La compravendita, in Tratt.dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1971, p.113; Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.59; Capozzi, I singoli contratti, Milano, 1988, p.52.
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nota2

Carpino, La vendita con patto di riscatto, la vendita di cose mobili, la vendita di cose immobili, la vendita di eredità, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.XI, Torino, 1984, p.349.
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nota3

Cfr. Bianca, La vendita e la permuta , in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.VII, Torino, 1972, p.249.
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988

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