L. 12 luglio 2011 n.106: conversione in legge del c.d. "DL Sviluppo" (d.l. 13 maggio 2011 n.70)

In seguito all'entrata in vigore del decreto legge c.d. sviluppo (n. 70 del 2011), e alla sua conversione con legge n. 106 del 12 luglio scorso si dà atto delle modifiche più importanti apportate dalla norma in esame.
Leggi il testo completo, coordinato con le modifiche subite in sede di conversione, del decreto legge.

Commento

Questi i punti salienti del provvedimento, all'esito delle modifiche introdotte in sede di conversione:
1) eliminazione (essendo stato cassata la relativa parte dell'art.3 del d.l. in sede di conversione) della possibilità, invero straordinaria, stante la natura demaniale dei beni, di costituzione di un DIRITTO DI SUPERFICIE per anni 20 su arenili, con esclusione di spiagge e scogliere.
2) INNALZAMENTO A 70 ANNI DEL PERIODO TEMPORALE DI 50 ANNI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA NATURA CULTURA DEI BENI IMMOBILI. La presunzione della rilevanza culturale degli immobili appartenenti ad enti pubblici ed a persone giuridiche non lucrative di cui agli artt. 10 e 12 del t.u. dei beni culturali (d.lgs. 42/2004) viene a determinarsi in relazione ad un arco temporale maggiore rispetto all’originaria previsione (art.4 comma XVI).
3) Esclusione dell'obbligo di denunzia alla Sovrintendenza dei contratti che importano il trasferimento della MERA DETENZIONE di beni immobili. Conseguente modifica dell'art. 59 comma I del Codice del beni culturali. Permane l'obbligo di denunzia per i beni mobili.
4) Novellazione dell’art. 2643 cod.civ. allo scopo di garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori. Dopo il n. 2) della citata norma, è inserito, in relazione agli atti soggetti a trascrizione, il seguente:
"2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati previsti da normative statali o regionali ovvero da strumenti di pianificazione territoriale". Viene in tal modo assicurata la PUBBLICITA’ DEI CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI. Quali sono questi diritti edificatori? Si tratta dei diritti edificatori “perequativi”, di quelli “incentivanti” ed infine dei diritti edificatori “compensativi” nonché dei diritti scaturenti dalle già conosciute cessioni di cubatura. (art.5).
5) ELIMINAZIONE DELL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CESSIONE FABBRICATI in relazione non già soltanto alle compravendite immobiliari (come nel testo originario del decreto legge, ma anche per tutti gli atti traslativi della proprietà o altro diritto reale minore che implichi il passaggio della detenzione di fabbricati). Rimane in vigore l'obbligo in relazione ai cittadini extracomunitari (art.5).
6) Conferma, con alcune eccezioni, della possibilità di ricorrere alla SCIA in materia edilizia con riferimento agli interventi di cui all’art.22 del T.U. 380/2001 (art.5). Il termine per l'intervento da parte del Comune inteso a vietare la prosecuzione dell'attività edilizia è ridotto a giorni 30. Troverà ancora applicazione la DIA in tutti i casi in cui essa, in base alla normativa statale o regionale, possa essere considerata alternativa o sostitutiva rispetto al permesso di costruire
7) Previsione del SILENZIO ASSENSO in riferimento alla domanda di rilascio del permesso, con l’eccezione del caso in cui esistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (art.5). Conseguente modifica dell'art. 20 del Dpr 2001/380.
8) Previsione di una sorta di IRRILEVANZA LEGALE DELLE DIFFORMITA’ EDILIZIE NEL LIMITE DEL 2% DELLE MISURE DI PROGETTO (art.5 II comma n.5).
9) Riapertura dei termini PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DEI TERRENI EDIFICABILI ED AGRICOLI e DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. Il termine iniziale di riferimento del valore è determinato nel
1 luglio 2011. Il termine finale entro il quale redigere la perizia di stima e corrispondere quantomeno la prima rata) è invece il 30 giugno
2012. Rispetto alle precedenti “edizioni” del provvedimento è ora possibile detrarre dalla imposta sostitutiva dovuta a seguito della nuova rideterminazione (per i terreni il 4%) quanto già eventuale corrisposto sempre a titolo di imposta sostitutiva. La perizia deve comunque essere effettuata comunque prima della stipula dell'atto di trasferimento del bene.
10) Novità anche in tema di DETRAZIONE IRPEF PER
LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE E ACQUISTO BOX AUTO (36%): è stata eliminata la necessità di inviare preventivamente la comunicazione al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate. Basta riportare i dati nella dichiarazione dei redditi (art.7 II comma lettera q).
11) Le modificazioni apportate recentissimamente al testo unico in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 385/2003) sono oggetto di nuovo intervento. Così la CANCELLAZIONBE GRATUITA DELL’IPOTECA di cui all’art. 40 bis T.U.B., riguarda TUTTI i contratti di MUTUO, anche NON FONDIARI nonché quelli concessi dagli enti di previdenza ed Assistenza (art.8). La procedura dovrebbe riguardare anche le aperture di credito in conto corrente.
12) La c.d. “PORTABILITA’ DEL MUTUO”, vale a dire la surrogazione (già introdotta dalla legge “Bersani” e di cui al novellato art. 120 quater del T.U.B. viene ancora modificata, estendendo la possibilità di valersi dell’istituto anche per le micro-imprese (e non soltanto per i contratti di mutuo stipulati con persone fisiche) (art.8)
13) La FACOLTA' DELLA BANCA DI VARIARE UNILATERALMENTE LE CONDIZIONI DEL CONTRATTO (art.8 comma V lett. f e g) è ammessa in riferimento alla clientela che non riveste la qualifica di consumatore o una micro-impresa. E' stato conseguentemente modificato l'art.118 TUB. La modifica è irretroattiva.
14) Introduzione della possibilità di RIMUOVERE I VINCOLI IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE ovvero DEL CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE per le unità abitative di edilizia convenzionata ai sensi della l. 1971/865, una volta trascorsi cinque anni dalla data del primo trasferimento per il tramite di apposita convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del proprietario e soggetta a trascrizione previa corresponsione di una somma di denaro.
15) Modifiche di dettaglio al testo unico sulla privacy 8D.Lgs. 196/2003).

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