Cass. civile, sez. II del 2017 numero 23541 (09/10/2017)




La nullità da cui sono affetti, ex art. 40, comma II, della L. n. 47/1985, gli atti di trasferimento di edifici privi dell'indicazione degli estremi della licenza o concessione ad aedificandum (rilasciata eventualmente in sanatoria) ovvero, in mancanza, dell'allegazione della domanda di sanatoria corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento delle prime due rate dell'oblazione edilizia, ha carattere assoluto e, conseguentemente, è rilevabile d’ufficio, nonché deducibile da chiunque vi abbia interesse.

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