Atti di trasferimento di terreni privi di allegazione del certificato di destinazione urbanistica ovvero atti di trasferimento di fabbricati difettosi dell'indicazione degli estremi del provvedimento abilitativo edilizio: nullità assoluta. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23541 del 9 ottobre 2017)

La nullità da cui sono affetti, ex art. 40, comma II, della L. n. 47/1985, gli atti di trasferimento di edifici privi dell'indicazione degli estremi della licenza o concessione ad aedificandum (rilasciata eventualmente in sanatoria) ovvero, in mancanza, dell'allegazione della domanda di sanatoria corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento delle prime due rate dell'oblazione edilizia, ha carattere assoluto e, conseguentemente, è rilevabile d’ufficio, nonché deducibile da chiunque vi abbia interesse.

Commento

(di Daniele Minussi)
A dire il vero non si vede neppure come si sarebbe potuto dubitare della natura assoluta e, conseguentemente, della rilevabilità ex officio e della legittimazione ampia in ordine a farle valere, delle cause di nullità di cui agli artt. 18 II comma, 40 II comma della legge 47/1985. Giova peraltro rilevare come uno degli ulteriori canoni delle cause di nullità in parola, vale a dire quello della insanabilità, sia stato fatto venire successivamente meno, stante le eccezionali previsioni di sanatoria di cui agli artt.30 (comma IV bis introdotto dall'art. 12 della Legge 28 novembre 2005 n. 246) e 46 T.U.380/01.

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