Atti di trasferimento di terreni privi di allegazione del certificato di destinazione urbanistica ovvero atti di trasferimento di fabbricati difettosi dell'indicazione degli estremi del provvedimento abilitativo edilizio: nullità assoluta. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23541 del 9 ottobre 2017)
La nullità da cui sono affetti, ex art. 40, comma II, della L. n. 47/1985, gli atti di trasferimento di edifici privi dell'indicazione degli estremi della licenza o concessione ad aedificandum (rilasciata eventualmente in sanatoria) ovvero, in mancanza, dell'allegazione della domanda di sanatoria corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento delle prime due rate dell'oblazione edilizia, ha carattere assoluto e, conseguentemente, è rilevabile d’ufficio, nonché deducibile da chiunque vi abbia interesse.