Vendita cumulativa di più immobili



Ai sensi dell'art.1540 cod.civ. qualora due o più immobili siano stati venduti con lo stesso contratto per un solo prezzo con l'indicazione della misura di ciascuno di essi e si rinvengono differenze dimensionali, se ne fa proporzionale compensazione.

Detta compensazione è evidentemente riferita alla parte del prezzo relativa alla differenza dimensionale degli enti immobiliari. L'unicità del prezzo e del contratto suggerisce che la vendita debba essere comunque intesa come unitaria nota1. Si pensi al caso di Tizio che vende a Caio due lotti di terreno contigui, l'uno avente natura edificatoria, l'altro agricola per un prezzo unitario, sul presupposto che il primo abbia una superficie di 1000 metri quadrati ed il secondo 2000. Qualora successivamente, in esito a misurazioni più accurate, fosse appurato che la superficie del primo lotto era pari a metri quadrati 900 e quella del secondo di 2100 l'acquirente dovrà anzitutto compensare il minor valore del primo con il maggiore del secondo. Soltanto successivamente avrà il diritto ad essere rimborsato in relazione alla differenza rispetto al prezzo pattuito, secondo le regole di cui agli artt. 1537 o 1538 cod.civ., in dipendenza del fatto se si fosse trattato di vendita a corpo o di vendita a misura nota2.

La norma non riguarda l'ipotesi in cui Tizio ceda contestualmente a Caio ed a Sempronio due distinti appezzamenti di terreno, come anche il caso in cui Tizio e Caio vendano a Sempronio due fondi. In queste ipotesi l'unicità del contesto documentale non deve essere confusa con la complessità del congegno negoziale, trattandosi in entrambi i casi di due distinte negoziazioni. Questa impostazione, apparentemente ineccepibile, è stata revocata in dubbio da Cass. Civ., Sez. II, 15751/2017, sia pure sulla scorta di argomenti tutt'altro che convincenti.

Note

nota1

Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.199.
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nota2

In questo tipo di vendita la differenza di misura si verifica sul totale, per cui anche l'eccedenza del ventennio è riferita al prezzo totale pattuito: Rubino, La compravendita, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.118.
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Bibliografia

  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968.

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