Cassazione Penale 8556/2002: Reato di costruzione abusiva

Poichè il Dpr 6 giugno 2001 n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica" è stato prorogato quanto alla sua entrata in vigore, al 30 giugno 2002 (dovendosi più propriamente parlare di "differimento", constatato che tale testo unico è stato in vigore dal 1° al 9 gennaio 2002) e non potendosi peraltro applicare le disposizioni della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (e in particolare dell'articolo 1, comma 6), essendo prevista l'entrata in vigore di tale norma il 12 aprile 2002, attualmente risulta confermata la sussistenza del reato di costruzione abusiva, previsto dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Commento

Una volta premesso, al fine di meglio comprendere la sentenza in commento, che la lottizzazione abusiva è ricollegabile ad un'attività materiale ovvero ad un'attività giuridica (quando non addirittura "mista", quando i profili vengono in esame congiuntamente), occorre dar conto del contrasto che si è determinato in giurisprudenza circa la consistenza del reato in questione.
A fronte dell'orientamento secondo il quale la fattispecie criminosa si può dire perfezionata soltanto nell'ipotesi di abusività dell'attività, ciò che è escluso dall'esistenza di provvedimenti autorizzatori o concessori rilasciati dalle competenti autorità (cfr. Cass. Pen sez. III, 4 giugno 1991 n.6094, se ne è formato più recentemente uno di segno opposto. E' stato infatti rilevato come si dia perfezionamento del reato in parola sia nell'ipotesi predetta (assenza di autorizzazione), sia quando il provvedimento esista, ma si ponga in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici (cfr. in tal senso Cass. Pen. Sez. III, 29 gennaio 2001). Per tale motivo il reato viene anche appellato "a consumazione alternativa". In questa cornice si può ambientare la pronunzia in esame, con la quale si aderisce all'ultimo tra i riferiti orientamenti,

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