Obbligatoria l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica anche quando si tratta di aree pertinenziali di fabbricati urbani. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3316 dell’11 febbraio 2020)

La negoziazione di compravendita di terreni costituenti pertinenze di immobili urbani, la cui superficie complessiva sia superiore a cinquemila metri quadrati, risulta assoggettata all'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 380 del 2001.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella specie, veniva in considerazione la vicenda relativa a la domanda di riscatto agrario relativa a due appezzamenti di terreno accatastati come pertinenze di immobili urbani. Essi, nonostante l'estensione complessiva superiore a cinquemila metri quadrati, erano stati venduti senza che al relativo atto fosse allegata la certificazione di destinazione urbanistica. Ciò in considerazione del fatto che i medesimi, considerati separatamente l'uno rispetto all'altro, non erano connotati da una superficie superiore al detto limite. Il nodo era quello della prelazione agraria: la relativa domanda di riscatto era stata respinta dalla Corte di merito, la cui pronunzia è stata cassata con la decisione qui in commento.

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