Cass. Civ., sez. II, n.8503/2005. Precisazioni sull'ambito di applicazione dell'abrogato art. 18, l. n.47/1985.

La disposizione del secondo comma dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che sancisce la nullità degli atti tra vivi aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativa a terreni, quando ad essi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni riguardanti l'area interessata, si riferisce esclusivamente ai contratti che di per sé determinano l'effetto reale indicato dalla norma, e non anche a quelli con effetti obbligatori come il contratto preliminare di vendita.

Commento

La pronunzia riproduce l'iter logico argomentativo già affermato in giurisprudenza con riferimento alla necessità o meno di indicare menzioni urbanistiche che devono, a pena di nullità, essere inserite negli atti di trasferimento di fabbricati. L'indispensabilità della relativa menzione infatti non ha come termine di riferimento il contratto preliminare che, come tale, non può che sortire effetti obbligatori. In difetto di acquisizione delle dette menzioni non risulterà tuttavia praticabile l'emissione della sentenza traslativa della proprietà ex art. 2932 cod.civ. (cfr.,tra le altre, Cass. Civ. Sez. II, 1199/97).

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