Cass. Civ., sez. II, n.8503/2005. Precisazioni sull'ambito di applicazione dell'abrogato art. 18, l. n.47/1985.
La disposizione del secondo comma dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che sancisce la nullità degli atti tra vivi aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativa a terreni, quando ad essi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni riguardanti l'area interessata, si riferisce esclusivamente ai contratti che di per sé determinano l'effetto reale indicato dalla norma, e non anche a quelli con effetti obbligatori come il contratto preliminare di vendita.