Garanzia di conformità degli impianti all'interno di edifici



Con D.M. 22 gennaio 2008, n.37 il Ministero dello sviluppo economico ha dettato disposizioni volte ad attuare il comma XIII dell'art.11 quaterdecies del D.L. 203/05 (convertito con modificazioni dalla Legge 248/05), relativamente al riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti (per tali intendendosi l'impianto di riscaldamento, quello elettrico, videocitofonico, di allarme, satellitare, etc.) all'interno degli edifici. In tale ambito, tra le altre disposizioni, l'art.7 del cit. provvedimento, dispone che, al termine dei lavori di edificazione, l'impresa installatrice debba rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme vigenti. Per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto la dichiarazione predetta è sostituita da una dichiarazione di rispondenza resa da un professionista abilitato.

Ai sensi dell'art.13 del decreto in esame, successivamente abrogato per effetto dell'art.35 del D.L. 112/08 "i soggetti destinatari delle prescrizioni previste..." vale a dire i proprietari degli immobili, "conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonchè il libretto di uso e manutenzione". Nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare venga ceduta "l'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza..."

Non appariva del tutto perspicua la portata delle riferite disposizioni. Anzitutto non era chiaro se e come potesse intendersi innovata da disposizioni di rango secondario, quali il decreto in commento, la normativa portata dal codice civile in materia di garanzia per i vizi (artt. 1490 e ss. cod.civ.). La garanzia per i vizi deve intendersi in questo senso come naturalmente spettante all'acquirente di un qualsivoglia bene, ma nello stesso tempo liberamente e pattiziamente rinunziabile da parte dell'acquirente. Probabilmente l'intento di chi aveva predisposto la norma era quello di rendere obbligatorio un richiamo non di mero stile all'esistenza della speciale garanzia ed alla considerazione dello stato di efficienza degli impianti tecnici di cui è dotato l'immobile. In questa luce andava intesa anche la prescrizione dell'allegazione (non indispensabile, dal momento che espressamente la normativa parla di "espressi patti contrari") della dichiarazione di conformità degli impianti ovvero, quando questa manchi, della dichiarazione di rispondenza. Come detto, la discussa disposizione è stata esplicitamente abrogata dopo pochi mesi di attuazione.

Prassi collegate

  • Studio n. 610-2008/C, La normativa in materia di sicurezza degli impianti: riflessi sull'attività notarile
  • Studio n. 270-2008/C, La disciplina della sicurezza degli impianti nel sistema codicistico della garanzia per vizi occulti
  • Studio n. 404-2008/C, Le anomalie degli impianti tecnologici nel sistema codicistico della garanzia per vizi



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