Cassazione Penale 5115/2002: Lottizzazione abusiva indipendente dall'autorizzazione della pubblica amministrazione

Il reato di lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, potendosi realizzare sia per difetto di autorizzazione sia per contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici; la previsione normativa della mancanza di autorizzazione si aggiunge a quella del contrasto con le prescrizioni delle leggi o degli strumenti urbanistici, anche se solo adottati, e deve ritenersi del tutto residuale poichè può verificarsi solo nel caso in cui una lottizzazione, pur essendo conforme alle prescrizioni di legge e di piano, sia eseguita in assenza di autorizzazione.
La lottizzazione abusiva ben può configurarsi indipendentemente dalla circostanza che la stessa sia o meno autorizzata. Quando il giudice constati un contrasto tra la lottizzazione considerata (anche se autorizzata) e la normativa urbanistica, giunge all'accertamento dell'abusività prescindendo da qualunque giudizio sull'autorizzazione e non opera alcuna disapplicazione del provvedimento amministrativo.
Con la previsione del reato di lottizzazione abusiva il legislatore ha inteso tutelare non solo la potestà pubblica di programmazione territoriale considerata sotto l'aspetto del suo esercizio ma, ed essenzialmente, la risultante di questa, ossia la concreta conformazione del territorio derivata dalle scelte di programmazione effettuate.

Commento

Le S.U. della Cassazione Penale prendono posizione sul controverso tema della consistenza del reato di lottizzazione abusiva, perfezionabile sia in esito ad un'attività materiale sia ad una condotta che si esplica semplicemente dal punto di vista giuridico (quando non addirittura "mista", nell'ipotesi in cui i profili vengono in esame congiuntamente). Al riguardo occorre dar conto del contrasto che si è determinato in giurisprudenza circa la consistenza del reato in questione. A fronte dell'orientamento secondo il quale la fattispecie criminosa si può dire perfezionata soltanto nell'ipotesi di abusività dell'attività, ciò che è escluso dall'esistenza di provvedimenti autorizzatori o concessori rilasciati dalle competenti autorità (cfr. Cass. Pen sez. III, 4 giugno 1991 n.6094, se ne è formato più recentemente uno di segno opposto. E' stato infatti rilevato come si dia perfezionamento del reato in parola sia nell'ipotesi predetta (assenza di autorizzazione), sia quando il provvedimento esista, ma si ponga in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici (cfr. in tal senso Cass. Pen. Sez. III, 29 gennaio 2001). Per tale motivo il reato viene anche appellato "a consumazione alternativa". In questa cornice si può ambientare la pronunzia in esame, con la quale si aderisce all'ultimo tra i riferiti orientamenti,

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