Il contratto preliminare di compravendita è valido anche senza l’allegazione del certificato di destinazione urbanistica. (Cass. Civ., Sez. II, n. 19219 del 21 settembre 2011)

La disposizione del comma II dell’art. 18 della l. n. 47/1985 - poi recepita nell'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 -, che sancisce la nullità degli atti tra vivi aventi a oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, quando a essi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata, si riferisce esclusivamente ai contratti che determinano l’effetto reale indicato dalla norma e non anche a quelli con effetti obbligatori, come il contratto preliminare di compravendita.

Commento

(di Daniele Minussi)
E' ben vero che nè le menzioni urbanistiche nè il certificato di destinazione urbanistica (relativo ai terreni oggetto della negoziazione) sono indispensabili in sede di stipulazione del contratto preliminare avente ad oggetto beni immobili, ma poi lo divengono nella fase della attribuzione traslativa susseguente, sia nell'ipotesi in cui essa, come dovrebbe fisiologicamente avvenire, abbia luogo in esito al perfezionamento del contratto definitivo, sia nell'ulteriore caso in cui proceda in seguito ad emanazione di pronunzia costitutiva ex art. 2932 cod.civ..

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