Cassazione Civile 4811/2001: Carattere assoluto della nullità dell'atto ai sensi dell'art. 18 legge 47/1985

L'operatività del precetto statuito dall'art. 18 della legge n. 47 del 1985, che prescrive, a pena di nullità, l'allegazione a tutti gli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali o di scioglimento della comunione relativi a terreni del certificato di destinazione urbanistica non è condizionata dalla natura dello strumento urbanistico vigente nel Comune ove è ubicato il fondo, sia esso un piano regolatore generale o un piano di fabbricazione, stante l'identica finalità di detti strumenti (art.34 legge n. 1150 del 1942), volti a disciplinare lo sviluppo urbanistico del territorio comunale mediante regolamento dell'espansione edilizia, indicazione dei limiti delle zone destinate all'edificazione, dei tipi edilizi, ecc. Da tale regime consegue il carattere assoluto di tale nullità e, quindi, la rilevabilità d'ufficio e la deducibilità da chiunque vi abbia interesse.

Commento

La Suprema Corte, nel chiarire la rispondenza della causa di nullità di cui all'art.18 della legge 1985 n.47 ai principi generali che governano la riferita specie di invalidità (assolutezza, rilevabilità d'ufficio, etc.), viene a sancire l'irrilevanza del tipo di strumento urbanistico adottato dal Comune nel cui territorio si trova il terreno oggetto della alienazione. In ogni caso (tanto nell'ipotesi in cui fosse stato adottato, come per lo più accade, un piano regolatore generale, quanto un più semplice piano di fabbricazione) incombe alle parti l'obbligo di allegare all'atto traslativo la certificazione afferente alla destinazione urbanistica dei suoli oggetto della negoziazione.

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