Cass. Civ., sez. II, n. 3004/2004. Ipotesi di esclusione della fattispecie della lottizzazione.

Ai sensi e nel vigore dell'articolo 31 della legge urbanistica del 1942 nel testo fissato dall'articolo 10 della legge n. 765 del 1967 la vendita di una porzione di terreno edificabile, facente parte di un fondo di maggiore esten­sione di proprietà del venditore, non implica, di per sé la realizzazione da parte di quest'ultimo di una lottizzazione soggetta a preventiva autorizzazione, ricorrendo tale ipo­tesi solo allorché il frazionamento di un terreno edificabile si accompagni alla predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per una pluralità di insediamenti. In difetto di tali presupposti la vendita di una porzione di area edificabile non può essere ricondotta nell'ambito di applicazione della citata norma e la vendi­ta stessa non è nulla per illiceità della relativa causa.

Commento

Ribadito incidentalmente l'orientamento secondo il quale la lottizzazione abusiva cagionerebbe la nullità della vendita per illiceità della causa, la decisione in esame si inserisce nel solco dell'opinione secondo la quale la fattispecie richiede che al frazionamento del terreno ed alla alienazione di parte del medesimo si accompagnino concrete opere volte a consentirne un'urbanizzazione a lotti.

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