Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (L. 24 dicembre 2012, n. 228)

E' stata emanata la c.d. "legge di stabilità 2013", L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", pubblicata in G.U. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.
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Commento

(di Daniele Minussi)
La cosiddetta legge di stabilità prevede un mix di provvedimenti tributari di notevole portata. A far tempo dal primo luglio 2013, l’aliquota Iva ordinaria passa dal 21% al 22%. Aumentano le deduzioni IRAP per lavoratore dipendente assunto a tempo determinato (7500 euro dal 2014), con bonus ulteriore per quelli sotto i 35 anni (13500) e nel Sud.
Dal 2013 il gettito Imu sulle abitazioni spetterà integralmente ai comuni, mentre lo Stato continuerà a incassare le somme relative agli immobili industriali. Le aliquote resteranno invariate, 0,4% sulla prima casa e 0,76% sulle seconde case. Debuttano anche la Tares (la nuova tassa sui rifiuti, che i sindaci avranno facoltà di posticipare fino ad aprile) e la Tobin Tax, in vigore per le operazioni finanziarie con aliquote allo 0,1% e dello 0,2% . Il prelievo standard sui derivati potrà arrivare fino a 200 euro, che dovranno essere versati dal soggetto che pone in essere l’operazione.
Da segnalare la parziale novellazione della legge 1999/91 in materia di espianti di organi umani a scopo di trapianto terapeutico.
Sono stati riaperti i termine per la rideterminazione del valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, posseduti non in regime d’impresa ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67 del TUIR.
Sarà pertanto possibile assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni stimato al 1° gennaio 2013 mediante l’assolvimento dell’imposta sostitutiva del 2% sulle partecipazioni non qualificate e del 4% sulle partecipazioni qualificate e sui terreni. A questo scopo, entro il termine del 30 giugno 2013 sarà indispensabile procedere nel modo che segue:
1) un professionista abilitato dovrà redigere ed asseverare la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
2) il contribuente interessato sarà tenuto a versare l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

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