Vendita di terreno avente destinazione "a verde privato" e tassazione della plusvalenza nel caso di accertamento di maggior valore del prezzo della vendita seguito da accertamento con adesione. (CTR Roma, Sez. IX, sent. n. 517 del 30 gennaio 2015)

La circostanza che un terreno al momento della compravendita non sia edificabile ma destinato esclusivamente ad "area a verde privato" non è fondamentale per determinare l'effettivo valore di mercato del fondo. È, pertanto, soggetta a tassazione la plusvalenza realizzata dal contribuente derivante dall'atto di cessione con conseguente maggior reddito imponibile. Prevale il valore di mercato risultante dall'atto di compravendita e in relazione al quale è stata pagata l'imposta di registro.

Commento

(di Daniele Minussi)
Giova preliminarmente chiarire che il regime della tassazione delle plusvalenze relative a terreni edificabili da un lato e terreni agricoli dall'altro è diversa. Mentre la cessione dei primi è sempre rilevante, indipendentemente dal momento in cui ne è stato effettuato l'acquisto, la cessione dei secondi è rilevante, ai fini della plusvalenza, quando sia intervenuta entro i cinque anni dall'acquisto. Nel caso di specie il nodo tuttavia consisteva nella composizione del contrasto tra prezzo dichiarato in sede di vendita e valore definito ai fini dell'imposta di registro. Ciò legittima l'amministrazione ad accertamento induttivo, mentre sarebbe spettato al contribuente (in questo caso all'alienante) superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato e valore di mercato (come definito ai fini dell'imposta di registro). Ma come si fa a dimostrare di avere in concreto venduto proprio al prezzo inferiore dichiarato in atto? Probatio diabolica?

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