Buona fede del terzo acquirente e dissequestro di bene immobile oggetto di lottizzazione abusiva. (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 44311 del 31 ottobre 2013)

Non può essere dissequestrato l’immobile da destinare ad abitazione, oggetto della misura cautelare reale nell’ambito dell’inchiesta per lottizzazione abusiva, laddove non sia immediatamente percepibile la buona fede del terzo acquirente, il quale con l’ordinaria diligenza richiesta a chi acquista un immobile, ben possa rendersi contro dei rischi dell’operazione di frazionamento della struttura alberghiera in singole unità abitative, con tanto di benefici fiscali previsti per la prima casa, facendo riferimento al piano di lottizzazione adottato con delibera del Consiglio comunale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Sul tema si confronti anche la recente Cass. Pen., Sez. III, 15987/2013. La questione è ancora una volta quella dell'apprezzamento della posizione di colui che abbia acquistato un immobile edificato in esito ad una lottizzazione abusiva.
Può l'acquirente essere reputato "terzo" estraneo rispetto al reato e, sulla scorta della propria buona fede, andare esente dalle conseguenze derivanti dalla confisca penale e/o dal sequestro che ne costituisce il prodromo?
A questo interrogativo è stata data risposta negativa, non potendo la buona fede degli acquirenti essere desunta automaticamente dall'avere stipulato il notaio l'atto di vendita e dall'essere riportati in quest'ultimo i titoli abilitativi per costruire. Giova rilevare come la via adottata dai Giudici sia peculiarmente segnata dalla natura cautelare e non sostanziale del provvedimento: soltanto una palese inconsapevolezza dell'acquirente del bene avrebbe potuto in questo senso "salvare" l'acquisto dal provvedimento cautelare.

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